Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 94 del 25/02/1971 (Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1971 n. 77)
Erogazione, per gli anni 1968, 1969 e 1970, di contributi straordinari agli enti pubblici e agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori.
Erogazione, per gli anni 1968, 1969 e 1970, di contributi straordinari agli enti pubblici e agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Agli enti pubblici e agli imprenditori che esercitano professionalmente autoservizi pubblici di linea ordinari di concessione statale, e che non usufruiscono di altri interventi finanziari, sussidi e sovvenzioni a carico dello Stato, puo' essere accordato un contributo finanziario dello Stato in relazione alle percorrenze chilometriche effettuate negli anni 1968, 1969 e 1970 ed alle condizioni economiche dei relativi esercizi. Il contributo potra' essere corrisposto fino al limite di lire 30 per autobus-chilometro: Potra' pero' essere elevato fino al limite di lire 60 per autobus-chilometro per le autolinee dipendenti da imprese a partecipazione dello Stato o delle regioni, o che si svolgono in zone montane, ovvero nei territori di cui alle leggi speciali per la industrializzazione delle zone depresse. Per gli autoservizi pubblici di linea ordinari di concessione statale, gestiti da imprese a totale partecipazione dello Stato o di sue aziende autonome, i cui collegi sindacali siano formati esclusivamente da rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, il contributo sara' corrisposto nella misura dell'80 per cento del disavanzo di esercizio, risultante dal conto economico approvato dagli organi amministratori delle rispettive imprese e convalidato dal visto dei relativi collegi sindacali. Il contributo e' destinato ad assicurare la prosecuzione dei pubblici autoservizi ed a garantire lo stato di efficienza del necessario materiale rotabile. Il contributo sara' accordato alle imprese che al momento della liquidazione dello stesso siano legittimamente esercenti delle autolinee, per le quali il contributo verra' concesso. Sono escluse dal contributo le imprese esercenti le autolinee in subappalto, quelle che non hanno assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non hanno rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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