Legge Ordinaria n. 205 del 17/05/1973 (Pubblicata nella G.U. del 19 maggio 1973 n. 129)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonche' norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, recante provvidenze a favore
delle  popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo
e  del  Lazio,  colpiti  dal  terremoto  nel  novembre-dicembre 1972,
nonche' norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:

  All'articolo 2,
   la lettera b) e' sostituita con la seguente:
   "b)  alla  riparazione,  al  ripristino o ricostruzione di edifici
pubblici  o  di  uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre
opere  igieniche  e  sanitarie,  di  edifici  scolastici  e di scuole
materne,  di  strade  e piazze, di edifici di culto, di ospedali e di
ogni  altra  opera  di  interesse  di  enti  locali  e di istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi";
   alla lettera e) e' soppressa la parola: "urbani";
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
   "La  ricostruzione  delle opere da realizzare a cura e spese dello
Stato  puo'  essere  effettuata  anche  in  sede  piu'  adatta  e con
strutture  e  dimensioni  diverse da quelle preesistenti, nell'ambito
delle  norme  urbanistiche.  Le  opere  di  ripristino previste dalle
lettere b) e e) del presente articolo possono essere realizzate con i
miglioramenti  tecnici  e funzionali ritenuti necessari per l'uso cui
le opere sono destinate".

  All'articolo  3,  al  secondo  comma,  le parole: "articolo 2" sono
sostituite con le parole: "articolo 20".

  All'articolo 4,
   al primo comma, le parole: "30 giugno 1973" sono sostituite con le
parole:  "31  ottobre  1973";  e  le  parole: "31 dicembre 1973" sono
sostituite con le parole: "28 febbraio 1974";
   dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
   "Il  termine  del  30  giugno  1973,  stabilito  dall'ultimo comma
dell'articolo   3   del   decreto-legge  6  ottobre  1972,  ti.  552,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734,
per  la  presentazione  delle perizie giurate a corredo delle domande
per  ottenere  i  benefici  per  la riparazione o ricostruzione degli
edifici di proprieta' privata, danneggiati dal sisma, e' prorogato al
31 dicembre 1974, salvo quanto stabilito nel successivo comma.
   Per  gli  edifici di proprieta' privata, compresi nello ambito del
centro storico delimitato dal vigente piano regolatore generale della
citta'  di Ancona, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 6 ottobre
1972,  n.  552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre
1972,  n.  734,  le  perizie  e  la ulteriore documentazione dovranno
pervenire  al competente ufficio del genio civile entro 12 mesi dalla
data di pubblicazione sul "Bollettino Ufficiale" della regione Marche
del  decreto  di  approvazione  del  piano  particolareggiato nel cui
ambito gli edifici sono compresi, fatta salva la data del 31 dicembre
1974, se piu' favorevole";
   dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
   "I proprietari che abbiano iniziato o eseguito le riparazioni o la
ricostruzione   degli   immobili   danneggiati   dal   terremoto  del
novembre-dicembre  1972  prima  della  entrata in vigore del presente
decreto, possono chiedere di essere ammessi al godimento dei benefici
previsti  dalla  lettera  c) dell'articolo 2 entro i termini indicati
nel primo comma del presente articolo. L'apposita perizia di spesa e'
approvata dai competenti uffici del genio civile";
   al quinto comma, le parole: "secondo comma" sono sostituite con le
parole: "quarto comma".

  All'articolo 5,
   al secondo comma, le parole: "30 giugno 1973", sono sostituite con
le parole: "31 ottobre 1973";
   sono aggiunti i seguenti commi:
    "La  dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura
e' incrementata per l'anno 1973 di lire 5.000 milioni.
   La predetta somma di lire 5.000 milioni sara' iscritta nello stato
di   previsione   del   Ministero   del  tesoro  per  essere  versata
all'apposito   conto   corrente  denominato  "Fondo  di  solidarieta'
nazionale" aperto presso la Tesoreria centrale".

  All'articolo  6,  al  terzo  comma, sono aggiunte le parole: "sulla
base  di  un  programma  di  ripartizione  concordato  con le regioni
interessate".

  L'articolo 7 e' sostituito con il seguente:
   "E'  concessa  una sovvenzione straordinaria di lire 1.750 milioni
all'istituto  autonomo per le case popolari di Ascoli Piceno, di lire
800  milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Macerata e
di  lire  450 milioni, e di cui 225 milioni all'istituto autonomo per
le  case  popolari di Perugia e 225 milioni all'istituto autonomo per
le  case  popolari  di  Teramo,  per  la  realizzazione  di programmi
costruttivi  di  alloggi  da  destinare  ai  sinistrati rimasti senza
tetto, a seguito del terremoto del novembre-dicembre 1972.
   La  somma di lire 3.000 milioni per far fronte all'onere di cui al
precedente  comma e' iscritta nello stato di previsione del Ministero
dei  lavori  pubblici  in  ragione  di  lire 1.500 milioni per l'anno
finanziario 1973 e di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1974.
   Le  opere  previste  nei  programmi  di cui al primo comma possono
essere  realizzate dagli istituti autonomi per le case popolari delle
rispettive  province previe intese con il comune interessato e con la
procedura  stabilita dall'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n.
865,  anche  al  di  fuori dei piani di zona approvati ai sensi della
legge 18 aprile 1962, n. 167.
   Nei comuni invece sprovvisti di strumento urbanistico, i programmi
costruttivi  di  cui  al  primo comma possono essere realizzati dagli
istituti  autonomi  per  le  case  popolari  in  deroga  al  disposto
dell'articolo   17  della  legge  6  agosto  1967,  n.  765,  e  alle
limitazioni  previste  dal decreto del Ministro per i lavori pubblici
del  7 novembre 1968, per le abitazioni eseguite ai sensi della legge
30 dicembre 1960, n. 1676".

  All'articolo 11, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
   "La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere agli enti
ospedalieri  di  cui  al  precedente comma, che, in conseguenza degli
eventi  sismici,  hanno  sospeso  le attivita' di cura o hanno dovuto
ridurre  il  numero  dei  posti-letto  per inagibilita' degli edifici
destinati   al   ricovero   e   ai   servizi   sanitari,   un   mutua
trentacinquennale  di  importo  pari  al  50 per cento dell'ammontare
delle  minori  entrate  per  rette di degenza verificatesi negli anni
1972 e 1973, rispetto all'anno 1971.
   Tali  mutui  e  quelli  concessi ai sensi dell'articolo 40-ter del
decreto-legge  6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni,
nella  legge  2  dicembre 1972, n. 734, sono assistiti dalla garanzia
dello Stato".

  All'articolo 14,
   al primo comma, e' aggiunto il seguente periodo:
   "Dalle  somme  destinate  alla  sovrintendenza  ai  monumenti  200
milioni sono destinati al consolidamento delle torri medioevali lungo
la Valnerina da Ferentillo a Visso";
   dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
   "E'  altresi'  autorizzata  la  spesa  di  lire  1.000  milioni da
iscrivere  per  l'anno finanziario 1973 nello stato di previsione del
Ministero  della  pubblica istruzione per provvedere alle spese ed ai
contributi  per il restauro del patrimonio monumentale, archeologico,
storico o artistico di Tuscania";
   e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
   "Le  somme  non utilizzate nell'anno di competenza potranno essere
utilizzate nell'anno finanziario successivo".

  All'articolo 15,
   al  primo  comma, dopo le parole: "mutui agevolati", sono aggiunte
le parole: "nel limite massimo di 12 milioni per unita' immobiliare";
   al  decimo  comma, le parole: "250 milioni" sono sostituite con le
parole: "500 milioni";
   all'ultimo  comma,  sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti parole:
"fatta eccezione per le prime tre unita' immobiliari di proprieta' di
ciascun  richiedente, per le quali il mutuo potra' essere concesso ad
integrazione  del  contributo  di  cui all'articolo 3, in misura pari
alla differenza tra il limite di cui al primo comma e l'ammontare del
contributo stesso".

  All'articolo  16,  al secondo comma, dopo le parole: "Ministero dei
lavori  pubblici",  sono aggiunte le parole: "senza ulteriore assenso
del Ministero del tesoro".

  Dopo l'articolo 18, sono aggiunti i seguenti:

   "Art. 18-bis. - Ai territori dell'anconetano, colpiti dal sisma di
cui ai decreti-legge 4 marzo 1972, n. 25, 30 giugno 1972, n. 266, e 6
ottobre  1972,  n. 552 e relative leggi e di conversione, sono estese
le provvidenze contenute negli articoli 17 e 18 del presente decreto.

   Art. 18-ter. - (Interventi nei centri storici). - Per gli
   interventi  nei  centri  storici  dei  comuni  di cui all'elenco A
allegato, si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo II
del   decreto-legge   6   ottobre   1972,  n.  552,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734.
   I  centri  storici  saranno  delimitati con decreto del presidente
della  regione  competente  per  territorio  su  proposta  dei comuni
interessati e sentite le competenti sovrintendenze ai monumenti".

  Gli articoli 19, 20, 21 e 22 sono soppressi.

  Dopo l'articolo 29 sono aggiunti i seguenti:

   "Art.  29-bis.  -  E'  assegnato alla regione Marche un contributo
speciale  di lire 250 milioni annui per gli esercizi finanziari 1973,
1974  e  1975  per far fronte, attraverso il potenziamento dei propri
uffici,  alle  necessita'  derivanti  dagli  accertamenti dei danni e
dall'espletamento  di  tutte  le  pratiche relative agli indennizzi e
alla esecuzione delle opere di ripristino relative ai territori delle
province  di  Ancona,  Ascoli Piceno e Macerata, colpiti dal sisma in
relazione  al  decreto-legge  6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  2  dicembre 1972, n. 734, e al presente
decreto.

   Art.   29-ter.   -   Il   penultimo   comma  dell'articolo  4  del
decreto-legge  6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni,
nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, e' sostituito dal seguente:
   "All'uopo  lo  Stato  mettera' a disposizione della regione Marche
l'importo  di  lire 500 milioni nell'anno finanziario 1972, l'importo
annuo  di  lire  1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal
1973 al 1991 e quello di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1992.
La  parte di tali somme eventualmente non utilizzata per le finalita'
previste  dalla  presente  legge  sara'  riversata, al bilancio dello
Stato "".

  Dopo l'articolo 39, sono aggiunti i seguenti:

   "Art.  39-bis.  - L'articolo 4 del decreto-legge 1 aprile 1971, n.
119,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n.
288, e' sostituito dal seguente:
   "In  dipendenza  dei  movimenti  sismici verificatisi nel febbraio
1971  nei comuni di Tuscania, Arlena di Castro, Piansano e Tessennano
della  provincia  di Viterbo e nel comune di Valfabbrica in provincia
di  Perugia,  il  Ministero  dei  lavori  pubblici  e'  autorizzato a
provvedere a sua cura e spesa:
    a)  alla  riparazione,  al  ripristino o ricostruzione di edifici
pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, e e di altre
opere  igieniche  e  sanitarie,  di  edifici scolastici e e di scuole
materne,  di  parchi  e giardini, di strade e piazze, di edifici e di
culto,  di musei, di ambulatori, di infermerie, di ospedali e di ogni
altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza e loro consorzi, nonche' al ripristino degli
arredi,  delle  apparecchiature,  delle  attrezzature  degli  edifici
stessi; che siano stati distrutti o danneggiati;
    b)  alla  formazione  di  un  piano  di  ricostruzione del centro
storico  di  Tuscania ed alla esecuzione delle opere di intervento ad
esso connesse, ivi comprese quelle conseguenti ad eventuali varianti;
    c) alla formazione di un piano delle zone destinate alla edilizia
economica  popolare  ed  alla  esecuzione  e  di  tutte  le  opere di
urbanizzazione  ed  allacciamento  necessarie  all'attuazione di tale
piano nel suo complesso, ivi comprese quelle conseguenti ad eventuali
varianti;
    d)  al  consolidamento dell'abitato e di Tuscania, ai sensi della
legge  5  luglio  1908, n. 445, contemporaneamente alla riparazione o
ricostruzione degli edifici;
    e) alla costruzione di alloggi da assegnare alle famiglie rimaste
senza  tetto  e  e  di  locali  da  adibire ad attivita' commerciale,
artigianale   e   professionale,  nonche'  alla  realizzazione  delle
necessarie  opere  di  urbanizzazione primarie e secondarie oltreche'
nelle zone di nuovi insediamenti urbani destinate alle famiglie senza
tetto,  anche nelle zone di insediamento per attivita' industriali ed
artigiane  previste  nei piani regolatori generali e nei programmi di
fabbricazione  dei  comuni  elencati  al primo capoverso del presente
articolo;
    f)  al  ripristino  di  edifici di interesse storico, artistico e
monumentale di proprieta' privata o e di enti pubblici;
    g)  al risanamento igienico dell'abitato ed alla realizzazione di
opere di edilizia sociale;
    h)  alla  concessione di contributi nella spesa occorrente per la
riparazione  o  ricostruzione  di fabbricati di proprieta' privata di
qualsiasi natura e destinazione riferita allo stato pre-sisma;
    h-bis)  alla  ricostruzione  e riparazione, a totale carico dello
Stato,  di  alloggi  dell'istituto  provinciale  autonomo  delle case
popolari,  degli  alloggi  GESCAL  ed  ex  gestione  INA-Casa  e  dei
lavoratori  agricoli costruiti ai sensi della legge 30 dicembre 1960,
n. 1676;
    i)  a studi, indagini geotecniche e geofisiche, nonche' a rilievi
e  progettazioni  inerenti  alla  sistemazione  urbanistica di cui ai
successivi  articoli,  nonche'  a  studi  e  progettazioni  di  opere
previste  nelle  vigenti  leggi, in particolare di quelle relative al
centro storico di Tuscania;
        l)    al    pagamento    delle    espropriazioni   necessarie
all'attuazione dei piani e di cui ai paragrafi precedenti b) e c).
   La  ricostruzione  delle  opere da realizzare a cura e spese dello
Stato  puo'  essere  effettuata  anche  in  sede  piu'  adatta  e con
strutture e dimensione diverse da quelle preesistenti.
   Le  opere  previste nel presente articolo vengono realizzate con i
miglioramenti  tecnici  e funzionali ritenuti necessari per l'uso cui
le opere sono destinate.
   L'approvazione dei progetti di qualsiasi importo, lo impegno della
spesa, l'appalto e la gestione tecnico-amministrativo-economica delle
opere, nonche' la concessione e la liquidazione dei contributi di cui
al  successivo  articolo  6,  e'  demandata,  in  deroga ai limiti di
competenza   per  valore,  ai  provveditorati  regionali  alle  opere
pubbliche per il Lazio e l'Umbria".

   Art.  39-ter. - Il primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1
aprile  1971,  n.  119, convertito, con modificazioni, nella legge 26
maggio 1971, n. 288, e' sostituito dal seguente:
   "L'amministrazione dei lavori pubblici provvede alla formazione ed
all'attuazione  del  piano  di  ricostruzione  e  restauro del centro
storico  di  Tuscania, colpito dal sisma, nonche' alla formazione del
piano   per   il   risanamento   igienico   e   la   ristrutturazione
urbanistico-edilizia  di  tale  centro  in  relazione  ai suoi valori
ambientali.  Tutti  gli  interventi  relativi,  di qualsiasi genere e
natura sono effettuati a spese dello Stato".

   Art. 39-quater. - L'articolo 6 del decreto-legge 1 aprile 1971, n.
119,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n.
288, e' sostituito dal seguente:
   "I  contributi  previsti  dalla  lettera h) dell'articolo 4 per la
riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprieta' privata di
qualsiasi  natura  e  destinazione sono concessi sull'ammontare della
spesa  effettivamente  occorrente  risultante  da apposita perizia da
presentarsi ai competenti uffici del genio civile:
    a)  nella  misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la
cui  consistenza  fosse, prima del sinistro, di non piu' di 5 vani ed
accessori;
    b)  nella misura dell'80 per cento quando si tratti di alloggi la
cui  consistenza  fosse,  prima  del  sinistro,  di  6  o  7  vani ed
accessori;
    c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.
   Qualora si tratti di edifici di proprieta' privata siti nel centro
storico  di  Tuscania,  lo  Stato interviene, a suo totale carico, in
misura  non  superiore  al  30  per  cento dell'ammontare della spesa
risultante   dalla  perizia.  Per  la  residua  parte  effettivamente
occorsa,  sono  concessi  contributi  nella  misura unica dell'85 per
cento.
   Le  domande  intese  ad  ottenere i benefici previsti dal presente
articolo  debbono  essere  presentate  ai competenti uffici del genio
civile.  Le  perizie  dei  lavori  da  eseguire,  redatte dai tecnici
iscritti  negli  albi  professionali  e giurate avanti al cancelliere
della   pretura   competente   per   territorio,  e  tutte  le  altre
documentazioni   a  corredo,  possono  essere  non  contestuali  alle
domande.
   La  presentazione  della  perizia  giurata  all'ufficio  del genio
civile  costituisce  autorizzazione  all'inizio  dei lavori, anche in
deroga  alle  norme  della  contabilita'  dello Stato, fatta salva la
spettanza e la determinazione della misura del contributo.
   All'accertamento  della  consistenza  dei  fabbricati agli effetti
della  commisurazione  del  contributo,  qualora  sia  contestata  la
corrispondenza  alla  realta' delle schede del nuovo catasto edilizio
urbano  e  queste  siano  state  distrutte  o perdute, provvedono gli
uffici  tecnici  erariali a richiesta dei competenti uffici del genio
civile.
   Anche  in  pendenza della emanazione e registrazione dei decreti e
di concessione dei contributi, il provveditorato regionale alle opere
pubbliche  corrisponde,  ai  proprietari  che  ne facciano richiesta,
anticipazioni  al 75 per cento del contributo agli stessi spettante e
della  eventuale  spesa  a totale carico dello Stato risultante dalla
perizia  giurata entro 60 giorni dalla richiesta medesima, nei limiti
ii delle disponibilita' finanziarie.
   La  residua  parte  del  contributo e l'eventuale quota di spesa a
totale carico dello Stato saranno corrisposte solo a lavori ultimati,
in  seguito  al  rilascio  del  certificato di regolare esecuzione da
parte  dei  competenti uffici del genio civile. Per i lavori relativi
agli  edifici di interesse storico, artistico e monumentale, siti nel
centro  storico  di Tuscania, il rilascio del certificato deve essere
preceduto  dal  benestare  della  sovrintendenza  ai monumenti per il
Lazio".

   Art.  39-quinquies.  -  All'articolo  7 del decreto-legge 1 aprile
1971,  n.  119,  convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio
1971, n. 288, sono aggiunti i seguenti commi:
    "Ove tra i proprietari delle varie unita' immobiliari costituenti
un  comparto  non  vi sia unanimita' di consensi per la riparazione o
ricostruzione  degli  edifici,  sara'  sufficiente e vincolante per i
dissenzienti  l'assenso  dei  proprietari  costituenti  i  due  terzi
dell'intera  consistenza  del  comparto, determinata sulla base delle
singole  perizie  giurate  dei lavori da eseguire riferite all'intero
comparto.
   Qualora  non venga raggiunto accordo, calcolato come al precedente
comma,  il  comune  di  Tuscania  avra' facolta' di procedere a norma
dell'articolo  23  della  legge 17 luglio 1942, n. 1150, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  ovvero  sostituirsi  ai proprietari
interessati mediante l'occupazione temporanea degli immobili. In tale
ultima  ipotesi,  i  proprietari sono tenuti al rimborso in una unica
soluzione  della  spesa sostenuta dal comune, fatti salvi, in caso di
inadempienza,  i  provvedimenti  esecutivi di cui al regio decreto 14
aprile 1910, n. 639".

   Art.  39-sexies.  - Alla fine dell'articolo 21 del decreto-legge 1
aprile  1971,  n.  119, convertito, con modificazioni, nella legge 26
maggio 1971, n. 288, sono aggiunte le seguenti parole:
   "e  l'allacciamento  degli  scarichi alla rete fognante principale
cittadina completo di idonei impianti di depurazione".

   Art.  39-septies. - Il Ministro per il tesoro, con propri decreti,
determina le condizioni e modalita' per l'utilizzo del fondo speciale
di  cui  all'articolo 37-ter del decreto-legge 1 aprile 1971, n. 119,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288.
   Ai fini della costituzione del fondo di cui al precedente comma e'
autorizzata  la  spesa  di lire 200 milioni, che sara' iscritta nello
stato di previsione del Ministero del tesoro.
   All'onere  di  lire  200 milioni si provvede a carico del capitolo
3523  dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1972.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio" .

  All'articolo  40, al primo comma, le parole: "25.000 milioni", sono
sostituite  con  le  parole:  "32.000  milioni";  le  parole: "10.000
milioni  o,  sono  sostituite  con le parole: "15.000 milioni o, e le
parole:  "1.000  milioni",  sono  sostituite  con  le  parole: "3.000
milioni".

  Nell'elenco  A  allegato  e'  aggiunto  il comune di Pietralunga in
provincia di Perugia.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 17 maggio 1973

                                LEONE

                                                  ANDREOTTI - RUMOR -
VALSECCHI - SCALFARO -
GULLOTTI - FERRI - COPPO
- TAVIANI - MALAGODI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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