Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 3 del 09/01/1973 (Pubblicata nella G.U. del 30 gennaio 1973 n. 26)
Integrazioni e modificazioni al testo unico approvate con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, concernenti la nuova disciplina degli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti.
Integrazioni e modificazioni al testo unico approvate con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, concernenti la nuova disciplina degli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti.
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge; Art. 1. L'articolo 125 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, modificato dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 259, e' sostituito dal seguente: "Alla sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, addetto al recapito, ai servizi interni, allo scambio ed al trasporto degli effetti postali ed ai servizi di ricevitoria, che sia assente per congedo, malattia od altre cause, nonche' alla copertura dei posti di nuova istituzione o vacanti per cessazioni e sospensioni dall'impiego o per chiamata o richiamo alle armi dell'agente, si provvede con gli iscritti in un apposito elenco tenuto presso ogni direzione provinciale, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'articolo 17 del presente testo unico dovra' comprendere un numero di sostituti pari ali 30 per cento dei posti, di cui alla citata tabella XXIV dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in assegno alla direzione provinciale, esclusa la scorta, si consegue mediante pubblico concorso per titoli da bandirsi con ordinanza del direttore provinciale, che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Per essere ammessi al suddetto concorso gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue, elevata a quarantacinque in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo utile per il conseguimento della pensione; c) buona condotta; d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere; e) titolo di studio di licenza elementare. Il 10 per cento dei posti disponibili di sostituto messi a concorso e' riservato a favore degli orfani del personale postelegrafonico e delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione. Per lo svolgimento e la definizione del concorso stesso si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. La graduatoria e' formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali che procede alla valutazione dei titoli applicando i coefficienti numerici ed i criteri preliminarmente fissati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per gli uffici locali. Detta graduatoria e' approvata dal direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Il direttore provinciale, in base alla graduatoria del concorso, dispone con ordinanza l'iscrizione dei vincitori nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo giorno del mese successivo alla formazione della detta graduatoria. L'iscrizione nell'elenco e' mantenuta fino al compimento dell'eta' di sessantacinque anni"
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