Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 44 del 15/03/1973 (Pubblicata nella G.U. del 30 marzo 1973 n. 83)
Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali.
Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Limiti della retribuzione lorda. Base imponibile. Aliquota contributiva Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui e' calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1968, n. 1469, sono elevati, rispettivamente, a lire 4.615.000 e a lire 11.960.000 annue, con effetto dal 1 gennaio 1969, e a lire 5.525.000 e a lire 13.903.500 annue, con effetto dal 1 luglio 1970. Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, entro i limiti indicati nel comma precedente, si applicano i criteri di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. L'aliquota contributiva e' stabilita nella misura del 19 per cento della retribuzione imponibile ed e' ripartita fra datore di lavoro e dirigente di azienda rispettivamente in proporzione di undici quindicesimi e quattro quindicesimi.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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