Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 496 del 04/08/1973 (Pubblicata nella G.U. del 22 agosto 1973 n. 216)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, concernente la disciplina dei prezzi di beni di largo consumo.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, concernente la disciplina dei prezzi di beni di largo consumo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico E' convertito in legge il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, concernente la disciplina dei prezzi di beni di largo consumo, con le seguenti modificazioni: All'articolo 2: al primo comma i numeri 12) e 13) sono sostituiti con i seguenti: "12) pollame macellato; 13) conigli macellati;" al secondo comma, le parole: "normativa comunitaria", sono sostituite con le seguenti "normativa e prezzi comunitari". All'articolo 7 il primo comma e' sostituito con il seguente: "L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in aggiunta ai compiti previsti dalla legge istitutiva 13 maggio 1966, n. 303, e dalle successive modificazioni ed integrazioni, deve, ove necessario e su autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, svolgere attivita' per la regolazione del mercato interno del grano, delle carni bovine, del burro e dei mangimi destinati all'alimentazione del bestiame mediante acquisto e stoccaggio all'interno e all'estero e successiva immissione regolata sul mercato nazionale alle condizioni stabilite dal CIPE". All'articolo 10 e' aggiunto il seguente comma: "Se sia stata emessa dal prefetto ingiunzione per la violazione di disposizioni del presente decreto e successivamente si accerti che ricorre l'ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 maggio 1967, n. 317, la sospensione dell'esecuzione dell'ingiunzione puo' essere disposta soltanto dal giudice penale, al quale il pretore trasmette gli atti nel caso in cui sia stata gia' proposta opposizione". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 agosto 1973 LEONE RUMOR - DE MITA - TAVIANI - ZAGARI - GIOLITTI - FERRARI - AGGRADI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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