Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 636 del 11/10/1973 (Pubblicata nella G.U. del 31 ottobre 1973 n. 282)
Modifiche alle modalita' di pagamento della tassa sui contratti di borsa.
Modifiche alle modalita' di pagamento della tassa sui contratti di borsa.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Gli agenti di cambio, le aziende e gli istituti di credito, le societa' finanziarie e fiduciarie, i commissionari di borsa ed i cambiavalute devono usare, per i contratti di borsa a contanti su titoli e valori e per quelli a termine e di riporto su titoli non azionari e valori, foglietti bollati da staccarsi da appositi libretti a contromatrice, madre e figlia ovvero a contromatrice, matrice, compra e vendita per i contratti di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, convertito nella legge 20 aprile 1933, n. 504, messi in vendita dall'Amministrazione finanziaria. I soggetti di cui al comma precedente che intendano fare uso di foglietti per contratti di borsa, relativi ad operazioni a contanti, a termine e di riporto su titoli e valori, predisposti direttamente, debbono ottenere la preventiva autorizzazione dal Ministero delle finanze e corrispondere la tassa dovuta mediante applicazione sui foglietti stessi di marche per contratti di borsa. L'articolo 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1960, n. 826, riguardante il pagamento in modo virtuale delle tasse relative a contratti di borsa per contanti su titoli e valori, si applica anche per i contratti a termine e di riporto su titoli non azionari e valori.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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