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Legge Ordinaria n. 732 del 15/11/1973 (Pubblicata nella G.U. del 24 novembre 1973 n. 303)
Provvidenze a favore del personale dipendente da enti pubblici non economici.
Provvidenze a favore del personale dipendente da enti pubblici non economici.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico E' data facolta' agli enti pubblici non economici di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 465, di disporre - mediante delibere da assoggettare alla prescritta approvazione delle autorita' di vigilanza - la concessione al dipendente personale di un assegno temporaneo annuo di lire 520.000 lorde con effetto dal 1 maggio 1973 e previa soppressione, dalla stessa data, dell'assegno incentivante eventualmente riconosciuto al personale stesso sulla base delle determinazioni assunte in materia dal Consiglio dei Ministri il 28 aprile 1972. Con le delibere di cui al comma precedente potra' essere altresi' disposto, sempre con effetto dal 1 maggio 1973, il conglobamento nello stipendio o salario dell'acconto mensile di lire 9.000 lorde eventualmente attribuito sulla base dell'accordo intervenuto in sede governativa il 26 maggio 1970. E' fatto assoluto divieto agli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge di corrispondere al dipendente personale premi od indennita' di incentivazione, di cottimo o di produzione comunque denominati e non previsti da apposite disposizioni di legge ovvero di incrementare, in qualsiasi forma, i compensi per il lavoro straordinario effettivamente reso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 novembre 1973 LEONE RUMOR - BERTOLDI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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