Legge Ordinaria n. 87 del 28/03/1973 (Pubblicata nella G.U. del 14 aprile 1973 n. 98)
Integrazione dei fondi assegnati all'Istituto centrale di statistica per la esecuzione dei censimenti generali del 1970 e 1971.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  autorizzata  la  spesa  di lire 6 miliardi a integrazione della
somma   di  lire  20  miliardi  assegnata  all'Istituto  centrale  di
statistica  ai  sensi dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1969, n.
14,  per  i  lavori  connessi  alla  esecuzione  nel 1970 del secondo
censimento  generale  dell'agricoltura  e  nel  1971  dell'undicesimo
censimento   generale  della  popolazione  e  del  quinto  censimento
generale dell'industria.
  L'onere  verra'  fronteggiato a carico del fondo speciale di cui al
capitolo  n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del   tesoro  per  l'anno  finanziario  1971,  all'uopo  intendendosi
prorogato  il termine di utilizzo delle disponibilita' indicato dalla
legge 27 febbraio 1955, n. 64.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 marzo 1973

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - TAVIANI -
                                                             MALAGODI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
 

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