Legge Ordinaria n. 114 del 16/04/1974 (Pubblicata nella G.U. del 2 maggio 1974 n. 113)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge  2  marzo 1974, n. 30,
recante   norme   per   il   miglioramento   di   alcuni  trattamenti
previdenziali ed assistenziali con le seguenti modificazioni:

    Dopo l'articolo 2 sono aggiunti i seguenti:

  Art.  2-bis.  - (Trattamenti minimi). - Il trattamento minimo sulla
pensione diretta e' garantito anche quando il suo titolare percepisca
contemporaneamente  una  pensione  di riversibilita' a carico di ogni
altro trattamento pensionistico sostitutivo o che abbia dato luogo ad
esclusione  o  ad  esonero  dell'assicurazione  generale obbligatoria
invalidita' e vecchiaia.

  Art.   2-ter.   -   (Utilizzazione   dei   contributi   accreditati
nell'assicurazione generale obbligatoria ai pensionati delle gestioni
speciali   dei  lavoratori  autonomi).  -  Il  titolare  di  pensione
liquidata a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti,
mezzadri  e  coloni,  per gli artigiani e per gli esercenti attivita'
commerciali  ha  diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme
dell'assicurazione  generale  obbligatoria dei lavoratori dipendenti,
con  la  decorrenza  di  legge,  quando  tutti  i requisiti risultino
perfezionati    nell'assicurazione   stessa   indipendentemente   dai
contributi accreditati nelle gestioni speciali predette.
  Ai    fini    del    perfezionamento   del   diritto   a   pensione
nell'assicurazione  generale  obbligatoria  dei lavoratori dipendenti
sono   considerati   utili   anche   i   contributi   della  predetta
assicurazione  eventualmente  utilizzati  per  la  liquidazione della
pensione a carico della gestione speciale ovvero di un supplemento di
essa.
  La  pensione  della  gestione speciale per i lavoratori autonomi e'
revocata con effetto dalla data di decorrenza della pensione a carico
della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
  Ricorrendo, alla data del decesso del dante causa, le condizioni di
cui  ai  precedenti  commi, i superstiti di pensionati a carico delle
gestioni  speciali  per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per
gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali hanno diritto
a   liquidare  la  pensione  di  riversibilita'  nella  assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

  Art.  2-quater.  -  (Trattamento di riversibilita' - Riapertura dei
termini).  -  Sono  soppressi  i  termini  di  decadenza  di cui agli
articoli  24  e  64  della  legge 30 aprile 1969, n. 153. Le pensioni
spettanti  ai  superstiti  di  assicurato  o di pensionato, di cui ai
citati  articoli,  decorrono  dal  primo giorno del mese successivo a
quello della presentazione della domanda.

  Art.  2-quinquies.  - (Riliquidazione delle pensioni di vecchiaia e
di  invalidita).  - E' riaperto per la durata di 180 giorni a partire
dalla  data  di entrata in vigore della presente legge il termine per
l'esercizio  della  facolta'  di opzione di cui all'articolo 13 della
legge 30 aprile 1969, n. 153.
  In sede di riliquidazione, conseguente all'esercizio della facolta'
di  cui  al  comma  precedente,  sono  recuperati i ratei di pensione
percepiti  a  decorrere  dal  1  maggio 1968 limitatamente al periodo
compreso fra il 1 maggio 1968 e il 30 aprile 1969.
  Per  le  domande gia' definite, il rimborso delle quote di pensione
successive al 30 aprile 1969, sospese ai sensi del citato articolo 13
della  legge 30 aprile 1969, n. 153, viene effettuato a domanda degli
interessati.
  E'  altresi'  riaperto  per la durata di 180 giorni a partire dalla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  il termine per
l'esercizio  della  facolta'  di  opzione  di  cui all'articolo 4 del
decreto-legge  30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 1972, n. 485.
  La  riliquidazione di cui al presente articolo ha effetto dal primo
giorno  del  mese successivo a quello di presentazione della domanda,
prodotta ai sensi del presente articolo.

  Art.  2-sexies.  -  (Riscatto a favore dei lavoratori della Venezia
Giulia  e Tridentina). - Le disposizioni di cui alla legge 1 febbraio
1962,  n.  35,  gia'  prorogate  con la legge 17 maggio 1965, n. 179,
riguardanti  il riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia
Giulia e Tridentina, dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore
del  regio  decreto-legge  29  novembre  1925, n. 2146, ai fini della
assicurazione  obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed i
superstiti  e  dei  fondi  speciali  di  previdenza sostitutivi della
medesima,  sono richiamate in vigore senza alcuna scadenza dalla data
da cui avra' effetto la presente legge.
  La  facolta' di riscatto ex legge 1 febbraio 1962, n. 35, e' estesa
ai  superstiti  dei  lavoratori  della Venezia Giulia e Tridentina in
qualsiasi epoca deceduti, con gli stessi criteri previsti dalla legge
1  febbraio  1962,  n. 35, e sue proroghe. La documentazione idonea a
dimostrare  il  rapporto  di  lavoro del defunto e la residenza dello
stesso  dovra'  essere  presentata  dai  superstiti con dichiarazioni
sostitutive di atto notorio.

  Art.   2-septies.   -  (Contributi  asili-nido).  -  L'obbligo  del
versamento  del  contributo  previsto  dall'articolo  8 della legge 6
dicembre  1971,  n. 1044, deve intendersi riferito anche ai datori di
lavoro  i  cui  dipendenti  sono iscritti a trattamenti di previdenza
sostitutivi  dell'assicurazione  generale  obbligatoria ovvero che ne
abbiano comportato l'esclusione o l'esonero e deve intendersi escluso
per  i  datori  di  lavoro  che occupano personale addetto ai servizi
domestici  e  familiari  e  per  lo  Stato  e  per  gli  enti  locali
territoriali.
  Il gettito dell'addizionale contributiva di cui al comma precedente
e'  versato  dalle gestioni previdenziali interessate direttamente al
bilancio   dello  Stato  nei  termini  e  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 9, lettera a), della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

  Art. 2-octies. - (Riscatto di periodi di lavoro all'estero).
  Nei  casi  previsti dall'articolo 51, secondo comma, della legge 30
aprile  1969,  n.  153,  l'onere  del  riscatto,  determinato  con le
modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
e' ridotto del cinquanta per cento.

  Art. 2-novies. - (Riscatto laurea). - Il periodo di corso legale di
laurea   e'   riscattabile  con  le  norme  e  le  modalita'  di  cui
all'articolo  13  della  legge  12  agosto 1962, n. 1338. L'onere del
riscatto e' ridotto del cinquanta per cento.
  L'articolo  50  della  legge  30  aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, e' abrogato.

  Art.  2-decies.  -  (Prima  liquidazione  a titolo di anticipazione
sulle  prestazioni  pensionistiche).  -  Ferme  restando  le  vigenti
disposizioni   in  materia  di  calcolo  delle  pensioni,  l'Istituto
nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a corrispondere, in
favore  di  coloro nei cui confronti sia stato accertato il diritto a
pensione   a  carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per
l'invalidita',   la   vecchiaia   ed   i  superstiti  dei  lavoratori
dipendenti,  un  trattamento  pensionistico  di  prima liquidazione a
titolo di anticipazione sulla prestazione definitiva spettante.
  Il trattamento di prima liquidazione e' determinato:
    a)  in  un importo pari al trattamento minimo in vigore alla data
di   decorrenza   della   prestazione,  sempreche'  ne  ricorrano  le
condizioni,  ove il lavoratore faccia valere negli ultimi dodici mesi
di  contribuzione acquisita agli atti o documentata dagli interessati
-  con esclusione di quanto corrisposto nello stesso periodo a titolo
di  gratifica  annuale  o  periodica  o  di conguagli di retribuzione
dovuti  a  seguito  di  norme  di legge o di contratto aventi effetto
retroattivo - una retribuzione media inferiore al limite minimo della
nona  classe  delle  tabelle A e B allegate al decreto del Presidente
della  Repubblica  27  aprile 1968, n. 488, per la liquidazione della
pensione  di  anzianita', della quattordicesima classe delle predette
tabelle  per la, pensione di vecchiaia ovvero della trentesima classe
delle tabelle stesse per la pensione di invalidita';
    b)  in  un  trattamento pari alla somma che si ottiene applicando
alla  retribuzione  media  degli  ultimi  dodici  mesi  di  cui  alla
precedente  lettera a) diminuita del 15 per cento - con esclusione di
quanto  corrisposto  nello  stesso periodo a titolo di gratificazione
annuale  o  periodica o di conguagli di retribuzione dovuti a seguito
di  norme  di  legge  o  di contratto aventi effetto retroattivo - la
percentuale di commisurazione di cui alle tabelle B e C allegate alla
legge  30  aprile  1969,  n. 153, in corrispondenza all'anzianita' di
contribuzione,  ove  il lavoratore faccia valere, negli ultimi dodici
mesi  di  contribuzione  acquisita  agli  atti  o  documentata  dagli
interessati  una retribuzione media - al netto delle gratificazioni o
conguagli  di  cui  sopra  -  superiore al limite massimo dell'ottava
classe  delle  tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per la liquidazione della pensione
di anzianita', della tredicesima classe delle predette tabelle per la
pensione di vecchiaia ovvero della ventinovesima classe delle tabelle
medesime per la pensione di invalidita'.
  Sulle pensioni di prima liquidazione dovranno essere corrisposte le
maggiorazioni  per  carichi  familiari  di  cui all'articolo 21 della
legge  21  luglio  1965,  n.  903, e successive modificazioni, per il
coniuge,  per  i figli minori conviventi e per i figli inabili, per i
quali  il  relativo  diritto sia accertabile sulla base degli atti e,
ove  trattisi  di  minori,  il  diritto  stesso  non  venga meno, per
compimento  dell'eta', entro un periodo non inferiore a 12 mesi dalla
data di decorrenza della pensione.
  Le somme che in sede di liquidazione definitiva dovessero risultare
erogate in eccedenza, saranno recuperate sugli importi effettivamente
spettanti,  anche  in  deroga  ai  limiti stabiliti dall'articolo 69,
primo e secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

  Art.  2-undecies.  - (Dichiarazione concernente i periodi di lavoro
assoggettati  all'obbligo  assicurativo).  -  Il  datore di lavoro e'
tenuto  a  rilasciare,  a  richiesta  del  lavoratore o dell'Istituto
nazionale  della  previdenza  sociale,  una dichiarazione dalla quale
risultino   i   periodi   di   lavoro   assoggettati  all'obbligo  di
assicurazione sociale per i quali non sia intervenuta la prescrizione
decennale  di cui all'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
e le retribuzioni corrisposte negli ultimi dodici mesi.
  Tale  dichiarazione,  rilasciata  su  apposito  modulo  predisposto
dall'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale, produce effetti
anche  rispetto a quanto disposto dall'articolo 23-ter della legge 11
agosto  1972,  n.  485,  nonche',  dall'articolo  unico della legge 2
aprile 1958, n. 322, e successive integrazioni.
  Ai  fini  della  liquidazione  delle prestazioni pensionistiche nei
confronti  dei  lavoratori  agricoli,  le  commissioni  locali per la
manodopera in agricoltura sono autorizzate a rilasciare dichiarazioni
attestanti  l'attivita' lavorativa svolta nei periodi per i quali non
sono  ancora  operanti  gli  elenchi  nominativi.  Tali dichiarazioni
producono  effetti  anche  rispetto  a  quanto disposto dall'articolo
23-ter della legge 11 agosto 1972, n. 485.

  Art.  2-duodecies.  -  (Liquidazione  della pensione). - Gli uffici
dell'istituto  nazionale  della  previdenza sociale qualora nel corso
dell'istruttoria  di una domanda di pensione di invalidita' accertino
che  il  lavoratore  interessato  e' in possesso dei requisiti per la
pensione   di   vecchiaia  o  di  anzianita',  dovranno  direttamente
procedere alla liquidazione di tali prestazioni.

  Dopo l'articolo 3 e' aggiunto il seguente:

  Art.  3-bis - (Assicurazione facoltativa). - Ai titolari di rendita
liquidata  o  da  liquidare nell'assicurazione facoltativa, di cui al
titolo   IV   del  regio  decreto-legge  4  ottobre  1935,  n.  1827,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e'
concessa,  a  domanda, un'integrazione in misura pari alla differenza
tra  l'importo  della  rendita e quello della pensione sociale di cui
all'articolo  26  della  legge  30  aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni.
  L'integrazione  di  cui  al  comma  precedente  e'  corrisposta con
decorrenza   dal  primo  giorno  del  mese  successivo  a  quello  di
presentazione  della  domanda  e  fino  al  raggiungimento  dell'eta'
prevista  per  il  conseguimento  del  diritto alla pensione sociale,
sempreche'   i  titolari  di  rendita  si  trovino  nelle  condizioni
economiche  richieste  per  la  concessione  della  pensione  sociale
medesima ed abbiano instaurato il rapporto assicurativo anteriormente
al 1 marzo 1974.
  A  favore dei titolari di rendita di cui al primo comma si applica,
a  decorrere  dall'entrata in vigore della presente legge, l'articolo
2-bis della legge 11 agosto 1972, n. 485.
  Gli  oneri  derivanti dalla corresponsione dell'integrazione di cui
al  primo  comma  sono  assunti  dal  Fondo pensioni per i lavoratori
dipendenti.

  Dopo l'articolo 4 e' aggiunto il seguente:

  Art.  4-bis.  -  (Maggiorazioni  delle  pensioni  per i coltivatori
diretti,  mezzadri,  coloni, artigiani e commercianti). - A decorrere
dal  1  gennaio  1974  la  misura  delle quote di maggiorazione delle
pensioni  per familiari a carico, erogate dalle gestioni speciali per
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli
esercenti attivita' commerciali di cui all'articolo 21 della legge 21
luglio 1965, n. 903, non puo' essere inferiore a L. 4.580 mensili.

  All'articolo 5:

    al   quarto  comma,  le  parole:  di  cui  all'articolo  4,  sono
sostituite dalle seguenti: di cui agli articoli 4 e 7;
    e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:  e per i ciechi civili
assoluti viene corrisposta al titolo della cecita'.

  All'articolo 6, sono soppressi il secondo e terzo comma.

  All'articolo 14:

     e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

  Ai  fini  della  spesa di cui al comma precedente e' autorizzata, a
partire  dall'anno  1974,  l'erogazione,  a carico del bilancio dello
Stato,  di  un  contributo  annuo  di lire 80 miliardi a favore della
Cassa unica per gli assegni familiari.

  Dopo l'articolo 14 e' aggiunto il seguente:

  Art.  14-bis.  -  La  misura  degli assegni familiari in favore dei
coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni,  prevista  dalla legge 30
giugno 1971, n. 509, per ciascun figlio e persone equiparate a carico
e' elevata a lire 79.000 annue a decorrere dal 1 gennaio 1975.
  Il concorso dello Stato di cui all'articolo 2 della stessa legge 30
giugno  1971,  n.  509,  e'  fissato in lire 55 miliardi per ciascuno
degli  anni  1974  e  1975; in lire 60 miliardi per l'anno 1976 ed in
lire 72 miliardi annui a partire dall'anno 1977.

  All'articolo 16:

    il secondo comma e' sostituito dal seguente:

  Qualora  sussista  per lo stesso familiare il diritto a trattamenti
diversi,   ferma  restando  l'erogazione  della  maggiorazione  della
pensione,  spetta  anche l'assegno familiare o il diverso trattamento
di   famiglia   limitatamente   alla  differenza  risultante  tra  la
precedente prestazione e l'importo dell'assegno familiare.

  Dopo l'articolo 16 sono aggiunti i seguenti:

    Art.   16-bis.   -  (Prescrizione  degli  assegni  familiari).  -
L'articolo  23  del  testo  unico delle norme sugli assegni familiari
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n.  797, e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituito dal
seguente:
  Il  diritto  agli  assegni  familiari  si  prescrive nel termine di
cinque anni.
  Tale  termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello
nel  quale  e'  compreso  il  periodo  di  lavoro  cui  l'assegno  si
riferisce.
  La  prescrizione  e'  interrotta  nel  caso  di  richiesta  scritta
all'Istituto nazionale della previdenza sociale o all'ispettorato del
lavoro.  La  prescrizione  e'  interrotta  altresi' dalla intimazione
dell'ispettorato del lavoro.
  Il  termine  di prescrizione di cui agli articoli 32 e 44 del testo
unico  delle  norme sugli assegni familiari approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1955, n. 797, e' elevato a
cinque anni.
  La  disposizione  di  cui al primo comma dell'articolo 23 del testo
unico  sugli  assegni  familiari,  nel  testo modificato dal presente
articolo,  nonche'  la  disposizione  di  cui al quarto capoverso del
presente articolo, si applicano anche alle prescrizioni in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge.

  Art.  16-ter.  -  (Valutazione  dei  periodi di aspettativa ai fini
degli  assegni  familiari).  -  I  periodi  di  aspettativa  previsti
dall'articolo  31  della  legge  20 maggio 1970, n. 300, e i permessi
spettanti  a  norma  degli  articoli 23 e 32 della stessa legge, sono
considerati    come    periodi    di   effettivo   lavoro   ai   fini
dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo
unico  30  maggio  1955,  n.  797,  o  della  corresponsione di altri
trattamenti per i familiari a carico comunque denominati.

  All'articolo 17 il secondo comma e' sostituito dai seguenti:

  Con  la  stessa  decorrenza, il contributo dovuto al Fondo pensioni
lavoratori  dipendenti  dai  datori  di  lavoro  e dai lavoratori del
settore  agricolo  e'  fissato  nella misura del 7,10 per cento delle
retribuzioni, determinate con le modalita' di cui all'articolo 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
  La  stessa aliquota si applica inoltre alle imprese di pesca di cui
all'articolo  11  della  legge  14  luglio  1965,  n. 963, munite del
permesso   della   pesca   costiera   locale  o  ravvicinata  di  cui
all'articolo  9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre
1968,  n. 1639, nonche' ai pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958,
n.  250,  sempreche'  non  godano dei benefici di cui all'articolo 14
della legge 22 febbraio 1973, n. 27.
  Tale contributo e' ripartito tra i datori di lavoro ed i lavoratori
nella misura, rispettivamente, del 4,75 e 2,35 per cento.

  Dopo l'articolo 17 e' aggiunto il seguente:

  Art. 17-bis. - (Lavoratori dello spettacolo). - Per far fronte agli
oneri  riguardanti  i  trattamenti  minimi  di  pensione previsti dal
presente   decreto,   i   contributi  a  percentuale  dovuti  per  il
finanziamento  del  Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo di
cui al secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica  31 dicembre 1971, n. 1420, sono rispettivamente elevati a
15,70 per cento e 14,95 per cento.
  L'assegno  provvisorio  integrativo  non spetta ai lavoratori dello
spettacolo che optino per la pensione liquidata in base alle norme di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n.
1420.

  All'articolo 18:

    le  parole:  nella  misura di lire 2.400 mensili, sono sostituite
dalle seguenti: nella misura di lire 2.500 mensili.

  All'articolo 19:

    al  primo  comma  le  parole:  nella  misura  di lire 82 per ogni
giornata, sono sostituite dalle seguenti: nella misura di lire 94 per
ogni giornata.

  All'articolo 20:

    al primo comma i punti 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:
      3)  3,50  per  cento  a carico dei datori di lavoro titolari di
imprese    agricole    iscritti    negli   elenchi   nominativi   per
l'assicurazione  di  malattia  dei  coltivatori  diretti,  mezzadri e
coloni  di  cui  alla  legge  22 novembre 1954, n. 1136, e successive
modifiche  e  integrazioni.  Tale  aliquota  si applica altresi' alle
cooperative agricole e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi
o  nello schedario generale - sezione agricola - ai sensi del decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577,  ivi  compresi  quelli  che  provvedono alla trasformazione dei
prodotti agricoli e zootecnici dei propri soci. La stessa aliquota si
applica  inoltre  alle  imprese di pesca di cui all'articolo 11 della
legge  14  luglio  1965,  n.  963,  munite  del  permesso della pesca
costiera  locale  o ravvicinata di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  2  ottobre  1968,  n. 1639, nonche' ai
pescatori di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;
      4)  5  per  cento per le rimanenti cooperative e loro consorzi,
qualunque  sia  l'attivita' esercitata, allorche' le stesse risultino
iscritte  nei  registri  prefettizi  o nello schedario generale delle
cooperative  ai  sensi  del  decreto legislativo del Capo provvisorio
dello  Stato  14  dicembre  1947,  n. 1577, e successive modifiche ed
integrazioni.

    All'articolo 21 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    Il  presente  articolo non si applica ai contributi dovuti per la
prosecuzione volontaria della assicurazione generale obbligatoria, di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n.
1432.

  All'articolo 22:

    al  secondo alinea le parole: relativamente agli articoli 1, 2, 3
e  13, sono sostituite dalle seguenti: relativamente agli articoli 1,
2, 3, 4-bis e 13;
    e  al terzo alinea, dopo le parole: dell'articolo 20 del presente
decreto,  sono  aggiunte  le  seguenti:  e col contributo dello Stato
previsto dallo stesso articolo 14.

  All'articolo 25:

    al  primo comma, dopo le parole: articoli 5, 7 e 9, sono aggiunte
le   seguenti:  nonche'  a  quello  di  lire  85  miliardi  derivante
dall'applicazione degli articoli 14, ultimo comma, e 14-bis.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 aprile 1974

                                LEONE

                                                   RUMOR - BERTOLDI -
                                                 TAVIANI - GIOLITTI -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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