Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 12 del 30/01/1974 (Pubblicata nella G.U. del 20 febbraio 1974 n. 47)
Modifiche agli articoli 21 e 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e agli articoli 10 e 38 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Modifiche agli articoli 21 e 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e agli articoli 10 e 38 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e' sostituito dal seguente: "Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo". Il primo comma dell'articolo 49 della predetta legge 12 novembre 1955, n. 1137, e' sostituito dal seguente: "L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'articolo 21, secondo comma, e dell'articolo 34, perche' imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o perche' sospeso dall'impiego o perche' in aspettativa per infermita', e' valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, nel caso abbia subito detrazioni di anzianita' ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risulti piu' anziano di un pari grado gia' valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione e' effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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