Legge Ordinaria n. 308 del 16/07/1974 (Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1974 n. 205)
Integrazione della spesa per la costruzione dei ponti stabili sul fiume Po.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  l'ulteriore  spesa di lire quattro miliardi per la
costruzione ed il completamento a totale carico dello Stato ed a cura
del  Ministero  dei  lavori pubblici dei sei ponti stabili sul Po, di
cui alle leggi 22 novembre 1962, n. 1708, 7 ottobre 1964, n. 1056 e 5
maggio  1966,  n. 264, e per gli eventuali ulteriori oneri dipendenti
dalla costruzione e dal completamento dei predetti ponti.
  La  spesa,  indicata nel primo comma, sara' iscritta nello stato di
previsione  della  spesa  del Ministero dei lavori pubblici nell'anno
finanziario  1974  in ragione di lire un miliardo e negli anni 1975 e
1976 in ragione di lire un miliardo e cinquecento milioni ciascuno.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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