Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 330 del 26/07/1974 (Pubblicata nella G.U. del 12 agosto 1974 n. 211)
Istituzione di ricompense al valore e al merito dell'Esercito.
Istituzione di ricompense al valore e al merito dell'Esercito.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Gli atti di coraggio compiuti in attivita' militari non belliche svolte dall'Esercito, diretti a salvare vite umane, ad impedire sinistri o ad attenuarne le conseguenze, nonche' imprese e studi volti allo sviluppo ed al progresso dell'Esercito ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui siano derivati lustro e decoro all'Esercito italiano sono premiati con le seguenti ricompense: A) Atti di valore: 1) medaglia d'oro al valore dell'Esercito; 2) medaglia d'argento al valore dell'Esercito; 3) medaglia di bronzo al valore dell'Esercito; B) Imprese, studi ed azioni caratterizzate da somma perizia: 1) croce d'oro al merito dell'Esercito; 2) croce d'argento al merito dell'Esercito; 3) croce di bronzo al merito dell'Esercito. Le ricompense di cui al precedente comma possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonche' a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente ad imprese particolarmente difficili, abbiano contribuito ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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