Legge Ordinaria n. 355 del 14/08/1974 (Pubblicata nella G.U. del 20 agosto 1974 n. 217)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla
legge  24  maggio  1970,  n.  336,  concernente  norme  a  favore dei
dipendenti   dello   Stato   ed  enti  pubblici,  ex  combattenti  ed
assimilati, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

  All'articolo  1,  al primo comma, le parole: "nel termine di trenta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto"  sono
sostituite dalle altre: "nel termine di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.
Scaduto tale termine la domanda e' irrevocabile";
  al  secondo  comma, dopo la parola: "carriera" e' inserita l'altra:
", grado";
  il terzo comma e' sostituito dai seguenti:
  "II collocamento a riposo avverra' per contingenti del 10 per cento
il 1 luglio e il 1 gennaio di ogni anno, a partire dal 1 luglio 1975.
Detto collocamento per il personale contemplato dalla legge 30 luglio
1973,  n.  477,  avverra'  con decorrenza 1 ottobre di ciascun anno a
partire  dal  1975. Ogni contingente semestrale dovra' comprendere il
collocamento  a  riposo,  a  titolo  di  precedenza,  di  mutilati ed
invalidi  di  guerra nel limite massimo del 30 per cento. Gli esclusi
verranno  assegnati  al  contingente  immediatamente  successivo  con
precedenza su tutti gli altri richiedenti.
  Entro  120  giorni  dal termine previsto per la presentazione della
domanda  i  contingenti di cui ai precedenti commi saranno pubblicati
nel  bollettino  ufficiale  delle  rispettive amministrazioni, che ne
daranno notizia agli interessati.
  Sono fatte salve le cessazioni dal servizio, coi benefici di cui al
primo  comma,  per  raggiungimento  dei  limiti  di eta' o dei limiti
massimi  di  anzianita' di servizio di cui all'articolo 2 della legge
15  febbraio  1958,  n. 46, o per dispensa dal servizio per motivi di
salute, per decesso dell'impiegato ovvero in applicazione della legge
10 dicembre 1973, n. 804.
  Per  tutto il personale della scuola e' fatta salva in ogni caso la
riliquidazione  del  trattamento  di  pensione  e  dell'indennita' di
buonuscita  o  di  previdenza  spettante  ai  sensi dell'articolo 15,
ultimo  comma,  della legge 30 luglio 1973, n. 477. Tale disposizione
si  applica  anche per il personale che cessera' dal servizio dopo il
25 giugno 1975";
  l'ultimo comma e' soppresso.
  Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
  "Art.  1-bis.  -  Per coloro che alla data di entrata in vigore del
presente decreto e comunque entro e non oltre il termine previsto per
l'ultimo contingente di cui al comma terzo del precedente articolo 1,
hanno pendente procedura di riconoscimento delle qualifiche che danno
titolo  a fruire dei benefici previsti dall'articolo 3 della legge 24
maggio  1970,  n.  336, il termine per la presentazione della domanda
prevista dall'articolo 1 del presente decreto e' rinviato a 30 giorni
dopo    l'avvenuta    notifica    del    provvedimento   formale   di
riconoscimento".
  L'articolo 2 e' soppresso.
  L'articolo 3 e' soppresso.
  L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
  "Le  domande  presentate  tra  il 30 giugno 1974 ed il giorno della
pubblicazione del presente decreto, per produrre gli effetti previsti
dal  decreto  stesso,  dovranno essere confermate entro il termine di
decadenza  previsto  dal  primo  comma  dell'articolo  1. Il presente
decreto   non   opera   nei   confronti   delle   domande  presentate
anteriormente  al  1  luglio  1974 per i collocamenti a riposo aventi
decorrenza anteriore alla stessa data.
  Sono  fatti  salvi  i  collocamenti  a riposo relativi al personale
contemplato  nella  legge  30  luglio  1973,  n.  477, il quale abbia
prodotto  domanda  entro  il 30 giugno 1974 con effetto dal 1 ottobre
dello  stesso  anno  e per il quale sia stato gia' emesso il relativo
provvedimento formale entro la predetta data del 30 giugno 1974.
  Sono altresi' fatte salve le cessazioni dal servizio con i benefici
di  cui  al  primo  comma  dell'articolo  1 del presente, decreto dei
dipendenti  della  regione Trentino-Alto Adige, che avendo presentato
la  domanda  di  collocamento  a riposo entro il 31 gennaio 1974 sono
stati  trattenuti  d'ufficio  in  servizio  ai sensi dell'articolo 59
della  legge regionale del Trentino-Alto Adige 26 aprile 1972, n. 10,
modificata con legge regionale 3 luglio 1974, n. 2".
  L'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
  "Il  personale  che  sara' collocato a riposo ai sensi del presente
decreto  non  puo'  essere  assunto  in  impiego  o  avere incarichi,
eccezione  fatta  per  la  partecipazione  ad  organi collegiali ed a
commissioni,  alle dipendenze dello Stato, degli altri enti pubblici,
anche  economici,  di societa' a partecipazione statale e di enti che
fruiscano  del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al
controllo  della  Corte  dei  conti  a  norma dell'articolo 100 della
Costituzione.
  Le  assunzioni  effettuate  e gli incarichi conferiti anteriormente
all'8  luglio 1974 al personale collocato in quiescenza a norma della
legge  24  maggio  1970,  n.  336,  cesseranno di avere efficacia nel
termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
  La  predetta  disposizione  non  si applica nei confronti di coloro
che,   dopo   essere   stati   assunti   o  aver  ricevuto  incarichi
anteriormente alla data dell'8 luglio 1974, entro il predetto termine
di  sei  mesi  dichiarino  di rinunciare al trattamento di quiescenza
ottenuto per effetto della legge 24 maggio 1970, n. 336".
  All'articolo  7  sono soppresse le parole: "ha effetto dal 1 luglio
1974".
 

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