Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 359 del 14/08/1974 (Pubblicata nella G.U. del 21 agosto 1974 n. 218)
Modificazioni all'articolo 2 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
Modificazioni all'articolo 2 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico L'articolo 2 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e' sostituito dal seguente: Art. 2. - Mare territoriale. - "Sono soggetti alla sovranita' dello Stato i golfi, i seni e le baie, le cui coste fanno parte del territorio della Repubblica, quando la distanza fra i punti estremi dell'apertura del golfo, del seno o della baia non supera le ventiquattro miglia marine. Se tale distanza e' superiore a ventiquattro miglia marine, e' soggetta alla sovranita' dello Stato la porzione del golfo, del seno o della baia compresa entro la linea retta tirata tra i due punti piu' foranei distanti tra loro ventiquattro miglia marine. E' soggetta altresi' alla sovranita' dello Stato la zona di mare dell'estensione di dodici miglia marine lungo le coste continentali ed insulari della Repubblica e lungo le linee rette congiungenti i punti estremi indicati nel comma precedente. Tale estensione si misura dalla linea costiera segnata dalla bassa marea. Sono salve le diverse disposizioni che siano stabilite per determinati effetti da leggi o regolamenti ovvero da convenzioni internazionali". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 agosto 1974 LEONE RUMOR - ZAGARI - MORO - TANASSI - ANDREOTTI - COPPO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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