Legge Ordinaria n. 391 del 14/08/1974 (Pubblicata nella G.U. del 30 agosto 1974 n. 226)
Integrazioni dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  All'articolo  17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
  "Gli  insegnanti  di  ruolo  della  scuola  media  utilizzati negli
istituti  e scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica ai
sensi  del  decreto-legge  21  dicembre  1973,  n. 567, convertito in
legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  15  novembre 1973, n. 727,
ovvero   per   effetti   di   provvedimenti  amministrativi  adottati
anteriormente  alla  data  del  1  ottobre  1973, possono chiedere di
essere  immessi  nei  ruoli  dei  predetti istituti per le cattedre o
posti  orario  in  cui  sono  stati  utilizzati per l'anno scolastico
1973-74,  sempre  che  siano in possesso della relativa abilitazione.
L'immissione  in  ruolo ha effetto dal 1 ottobre 1974. A tal fine gli
aspiranti  sono  compresi  in elenchi provinciali aggiuntivi a quelli
compilati  in  base  alla  ordinanza  del  Ministro  per  la pubblica
istruzione  28  febbraio  1974  ed  alla circolare per l'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi precedenti 17 giugno 1974, n. 146,
del  Ministro stesso. Con proprio decreto il Ministro per la pubblica
istruzione  definira' tempi e modalita' per l'assegnazione definitiva
della sede.
  Il   personale   docente  di  ruolo  che  non  trovi  eventualmente
utilizzazione nelle scuole di titolarita' viene impiegato nell'ambito
della  provincia  nell'insegnamento  proprio  della stessa cattedra o
posto  orario  e,  ove  cio'  non sia possibile, nell'insegnamento di
materie  affini  anche  in  istituti  e scuole di grado inferiore. Il
servizio  cosi'  prestato  e'  utile anche ai fini del compimento del
periodo di prova".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 agosto 1974

                                        LEONE
                                                RUMOR - MALFATTI

Visto,il Guardasigilli: ZAGARI
 

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