Legge Ordinaria n. 43 del 16/02/1974 (Pubblicata nella G.U. del 7 marzo 1974 n. 63)
Disposizioni in materia di prescrizione dei crediti dei libretti postali di risparmio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  I  crediti  dei  libretti  postali di risparmio in corso al momento
dell'entrata  in  vigore  della  presente legge si prescrivono con il
compimento  dei  termini  indicati  nell'articolo 168 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e
di  telecomunicazioni,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  29  marzo  1973,  n.  156, computando a tal fine anche il
periodo di tempo gia' trascorso.
  La  disposizione  di  cui  al  precedente  comma  ha effetto dal 31
dicembre  dell'anno  successivo  a  quello di entrata in vigore della
presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 febbraio 1974

                                LEONE

                                               RUMOR - TOGNI - ZAGARI
                                                           - LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
 

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