Legge Ordinaria n. 504 del 14/10/1974 (Pubblicata nella G.U. del 28 ottobre 1974 n. 281)
Disposizioni integrative per accelerare l'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968 e proroga di termini stabiliti da norme in favore delle popolazioni dell'Italia centrale danneggiate da terremoti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  fondi  occorrenti  per  provvedere alle spese sugli stanziamenti
autorizzati  dall'articolo  21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n.
79,  convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241;,
sono  accreditati  al  capo  dell'ispettorato per le zone terremotate
della   Sicilia  su  richiesta  avanzata  dal  capo  dell'ispettorato
medesimo di volta in volta in relazione alle necessita'.
  Per   tutti   gli  atti  e  provvedimenti  comunque  inerenti  alla
concessione  di  contributi  e  all'esecuzione di opere relative alle
zone  della  Sicilia  occidentale  colpite  dai terremoti del gennaio
1968, il controllo di legittimita' e' esercitato in via successiva.
  Il  penultimo  comma  dell'articolo 6 del decreto-legge 27 febbraio
1968,  n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968,
n.  241,  gia' sostituito dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1968,
n.  858,  dall'articolo  3  della  legge  5  febbraio  1970, n. 21, e
dall'articolo   3-bis  del  decreto-legge  1  giugno  1971,  n.  289,
convertito  con  modificazioni nella legge 30 luglio 1971, n. 491, e'
sostituito con il seguente:
  "Il  pagamento  del  contributo  e delle eventuali anticipazioni e'
effettuato  dal  sindaco del comune al quale sono state presentate le
domande   di   contributo.  Il  capo  dell'ispettorato  per  le  zone
terremotate  della  Sicilia  emettera'  subanticipazioni a favore dei
sindaci  i  quali  provvederanno  di  volta in volta mediante mandati
nominativi".
  Delle spese comunque eseguite il capo dell'ispettorato da' ragione,
alla  fine  di  ogni  anno,  all'ufficio di controllo della Corte dei
conti  istituito  con  l'articolo  18-bis  del decreto-legge 1 giugno
1971,  n.  289,  convertito  con  modificazioni nella legge 30 luglio
1971, n. 491.
  I  conti  stessi compilati distintamente a seconda che si tratti di
spese   effettuate   mediante  ordinativi  di  pagamento  o  mediante
subanticipazioni   sono  sottoposti  al  controllo  della  ragioneria
regionale  dello  Stato,  ai  sensi  dell'articolo 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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