Legge Ordinaria n. 6 del 12/01/1974 (Pubblicata nella G.U. del 7 febbraio 1974 n. 36)
Modifiche al decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia, nonche' interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1329.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  2  del  regio  decreto-legge  14  marzo  1929,  n. 503,
convertito  nella  legge  8  luglio  1929,  n.  1342, gia' modificato
dall'articolo 1 della legge 12 agosto 1957, n. 797, e' sostituito dal
seguente:
  "L'esercizio  commerciale  del  porto  di  Venezia  e'  affidato al
Provveditorato al porto.
  Il  Provveditorato  e'  ente  pubblico  economico  sottoposto  alla
vigilanza  del  Ministero  della  marina  mercantile  e  ad esso sono
devolute le seguenti attribuzioni:
    a)  gestione  delle  operazioni  di  sbarco,  imbarco, trasbordo,
deposito e trasporto delle merci e disciplina delle prestazioni della
manodopera  che  vi  e'  adibita,  con tutti i compiti assegnati agli
uffici  del  lavoro  portuali,  ai comandanti di porto e ai direttori
marittimi,  con  l'osservanza  delle norme contenute nel codice della
navigazione e del relativo regolamento;
    b)   gestione  dei  depositi  franchi,  dei  punti  franchi,  dei
magazzini  generali,  dei  depositi  che  esistono  o  sorgessero  in
seguito,  in zone demaniali marittime, sotto l'osservanza delle leggi
doganali;
    c)  concorso  alla  gestione  dei  mezzi  di trasporto ferroviari
secondo  gli  accordi  conclusi  con l'amministrazione delle ferrovie
dello Stato;
    d)  gestione  dei  suoli,  degli  spazi acquei e degli edifici di
pertinenza  del  demanio marittimo, di concerto con la capitaneria di
porto  e  sotto  l'osservanza delle disposizioni contenute nel codice
della  navigazione e del regolamento per la sua esecuzione in materia
di concessioni;
    e)  manutenzione  delle  opere  e  degli  impianti di arredamento
portuale e costruzione di nuove opere e impianti di arredamento;
    f)  studi  e  provvedimenti per favorire lo sviluppo dei traffici
del porto;
    g)  coordinamento dei vari servizi attinenti al funzionamento del
porto.
    Possono  essere affidati al Provveditorato anche la costruzione e
la   gestione  di  aeroporti  che  sorgessero  nel  territorio  della
provincia di Venezia".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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