Legge Ordinaria n. 78 del 02/03/1974 (Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1974 n. 81)
Interventi straordinari per l'agricoltura nel Mezzogiorno.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  l'attuazione, nei territori indicati nell'articolo 1 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1967, n. 1523, di interventi straordinari con priorita' per i settori
appresso  indicati,  il  fondo  per  il  finanziamento  dei programmi
regionali  di  sviluppo  di  cui all'articolo 9 della legge 16 maggio
1970, n. 281, e' incrementato di lire 150 miliardi in ragione di lire
20 miliardi nell'esercizio 1974, lire 25 miliardi nell'esercizio 1975
e lire 35 miliardi per ciascuno degli esercizi 1976, 1977 e 1978:
    a) costruzione e riattamento di strade vicinali e interpoderali;
    b) costruzione di acquedotti ed elettrodotti rurali;
    c) esecuzione di opere minori e aziendali di irrigazione;
    d)  realizzazione  da  parte  di cooperative e loro consorzi o di
enti   di  sviluppo  di  impianti  per  la  raccolta,  conservazione,
lavorazione,   trasformazione  e  vendita  dei  prodotti  agricoli  e
zootecnici e loro sottoprodotti.
  Le  predette somme saranno ripartite fra le regioni interessate dal
CIPE,  su  proposta  del  Ministro  per  la agricoltura e le foreste,
sentita  la  commissione  interregionale di cui all'articolo 13 della
legge 16 maggio 1970, n. 281.
 

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