Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 9 del 19/01/1974 (Pubblicata nella G.U. del 11 febbraio 1974 n. 39)
Liquidazione della GESCAL, dell'ISES e dell'INCIS e proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.
Liquidazione della GESCAL, dell'ISES e dell'INCIS e proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il Ministro per i lavori pubblici provvede, mediante appositi comitati dotati di autonomia patrimoniale e contabile: a) alla liquidazione delle situazioni attive e passive della GESCAL, dell'ISES e dell'I.N.C.I.S.; b) al completamento dei programmi deliberati dai predetti enti anteriormente al 31 dicembre 1972, gia' appaltati o in corso di appalto, nonche' al graduale trasferimento del patrimonio e dei programmi degli enti stessi alle amministrazioni ed enti di competenza, entro il 31 dicembre 1974, in base agli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036. Ciascuno dei comitati di cui al presente articolo e' composto: a) da due esperti in materia giuridica ed economica designati dal Ministro per i lavori pubblici; b) da due funzionari designati dal Ministro per il tesoro, dei quali uno della Ragioneria generale dello Stato e l'altro della Direzione generale del tesoro; c) da un funzionario designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; d) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative. I comitati sono nominati dal Ministro per i lavori pubblici e presieduti dallo stesso o da un suo delegato. Alla emanazione degli atti di amministrazione e di spesa il comitato delega uno dei suoi componenti. Sulle attivita' dei comitati di cui al presente articolo la Corte dei conti esercita il controllo a norma dell'articolo 12, della legge 11 marzo 1958, n. 259.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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