Legge Ordinaria n. 205 del 31/05/1975 (Pubblicata nella G.U. del 16 giugno 1975 n. 156)
Corresponsione di un premio di arruolamento ai carabinieri, alle guardie di finanza, alle guardie di pubblica sicurezza, agli agenti di custodia ed alle guardie forestali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  sottufficiali  ed ai militari di truppa arruolati nell'Arma dei
carabinieri,  nel  Corpo  della  guardia  di finanza, nel Corpo delle
guardie  di  pubblica sicurezza, nel Corpo degli agenti di custodia e
nel  Corpo  forestale dello Stato che contraggono la ferma di anni 3,
e' corrisposto, all'atto della nomina, un premio di L. 250.000.
  Ai  sottufficiali  e  militari  di  truppa  dell'Arma  e  dei Corpi
menzionati   al   comma  precedente,  e'  corrisposto,  all'atto  del
conseguimento  della  prima  rafferma,  un premio di L. 350.000 ed al
conseguimento della seconda rafferma un premio di L. 250.000.
  La decorrenza dei benefici di cui ai commi precedenti e' fissata al
1 gennaio 1975.
  I  premi  di  cui al presente articolo sono corrisposti al netto di
qualsiasi ritenuta.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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