Legge Ordinaria n. 30 del 11/02/1975 (Pubblicata nella G.U. del 5 marzo 1975 n. 61)
Integrazione del fondo autonomo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  integrare  le  disponibilita'  del  "Fondo  autonomo"  di  cui
all'articolo  32  della legge 28 febbraio 1967, n. 131, istituito per
la somministrazione dei fondi necessari al pagamento degli indennizzi
derivanti  dall'applicazione della precitata legge, e' autorizzata la
spesa  di  lire  50  miliardi,  che  sara'  iscritta  nello  stato di
previsione  della  spesa del Ministero del tesoro, in ragione di lire
20  miliardi  nell'anno 1974 e di lire 30 miliardi nell'anno 1975. In
favore  del  "fondo" e' autorizzato, altresi', l'ulteriore apporto di
lire  50  miliardi,  che  sara'  conferito  in  una  o  piu' quote da
stabilirsi,  a  partire  dall'anno 1976, con la legge di approvazione
del bilancio dello Stato.
  All'onere  di  cui  al  primo  comma  si  provvede quanto a lire 20
miliardi  con  riduzione  del capitolo 5381 dello stato di previsione
della  spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 e quanto a lire
30  miliardi  con  riduzione  del capitolo 7751 del predetto stato di
previsione relativo all'anno 1975.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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