Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 303 del 02/07/1975 (Pubblicata nella G.U. del 22 luglio 1975 n. 193)
Riposi compensativi degli addetti ai trasporti su strada previsti dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 543/69 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale dei trasporti su strada.
Riposi compensativi degli addetti ai trasporti su strada previsti dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 543/69 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale dei trasporti su strada.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico In attuazione a quanto stabilito all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento delle Comunita' economiche europee del 25 marzo 1969, n. 543/69, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, ai membri dell'equipaggio, addetto ai trasporti di merci e di viaggiatori, per i quali la durata del riposo giornaliero abbia subito una riduzione, in relazione all'applicazione delle deroghe previste ai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo 11, spetta un riposo compensativo. Tale riposo, di durata uguale a quello del riposo ridotto, deve essere goduto entro e non oltre la terza settimana successiva a quella in cui si e' verificata la deroga. E' consentito il cumulo dei riposi compensativi e del riposo giornaliero. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 luglio 1975 LEONE MORO - TOROS - MARTINELLI - BUCALOSSI Visto, il Guardasigilli: REALE
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