Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 327 del 26/05/1975 (Pubblicata nella G.U. del 5 agosto 1975 n. 207)
Stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.
Stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Gli incarichi di insegnamento negli istituti italiani di cultura e nelle scuole italiane all'estero di cui a1 testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, compresi i corsi, scuole e classi di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, sono conferiti, quando non sia possibile ed opportuno destinare ai posti di insegnamento personale di ruolo ai sensi del succitato testo unico del 1940 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni della presente legge. Detti incarichi sono attribuiti per posti di insegnamento che comportano un orario settimanale d'insegnamento 36 ore per le scuole materne, di 24 ore per le istituzioni di istruzione primaria e, per quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, per un numero di ore settimanali da fissarsi a cura dell'autorita' scolastica competente per territorio. Non possono, comunque, essere conferiti incarichi che comportano un orario settimanale di insegnamento inferiore ad un terzo di quello suindicato per le istituzioni di istruzione secondaria e per quelle di cui alla legge n. 153 a livello secondario, e alla meta' per quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, a livello elementare. Gli incarichi conferiti ai sensi del precedente primo comma comportano l'integrale osservanza dell'orario e di ogni altro obbligo di servizio stabilito per il corrispondente personale di ruolo destinato alle istituzioni previste dal citato primo comma, compreso lo svolgimento di attivita' integrative delle prestazioni didattiche.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)