Legge Ordinaria n. 364 del 31/07/1975 (Pubblicata nella G.U. del 14 agosto 1975 n. 216 e errata corrige 27/08/1975, n. 227)
Modifiche alla disciplina dell'indennita' integrativa speciale e delle quote di aggiunta di famiglia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A parziale modifica delle disposizioni contenute negli articoli 1 e
2  della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, le
variazioni nella misura della indennita' integrativa speciale mensile
spettante  al  personale  statale  in  attivita'  di  servizio  ed in
quiescenza sono apportate ogni semestre, con decreto del Ministro per
il  tesoro,  con  effetto  dal 1 gennaio e dal 1 luglio di ogni anno,
sulla  base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo
della  vita  accertati  dall'Istituto,  centrale  di  statistica; con
riferimento  al  trimestre  agosto-ottobre  1974 considerato uguale a
100,  e  valutati  ai fini dell'indennita' di contingenza del settore
dell'industria   e   commercio   per   i   due   trimestri  compresi,
rispettivamente,  nei  precedenti  periodi  1  maggio-31  ottobre e 1
novembre-30 aprile.
  Il   nuovo  sistema  di  determinazione  dei  punti  di  variazione
dell'indice del costo della vita, ai fini dell'indennita' integrativa
speciale,  si  applica  a  decorrere  dal semestre 1 novembre 1974-30
aprile 1975.
  Per  ogni punto di variazione in aumento o in diminuzione, riferita
ai  semestri  sottoelencati,  l'indennita'  integrativa  speciale e',
rispettivamente,  maggiorata  o ridotta per il personale in attivita'
di  servizio  dell'importo lordo a fianco indicato, rapportato all'80
per cento per il personale in quiescenza:
    semestre 1 novembre 1974-30 aprile 1975, L. 1.008;
    semestre 1 maggio-31 ottobre 1975, L. 1.008;
    semestre 1 novembre 1975-30 aprile 1976, L. 1.260;
    semestre 1 maggio-31 ottobre 1976, L. 1.512;
    semestre 1 novembre 1976-30 aprile 1977, L. 1.764;
    semestre 1 maggio-31 ottobre 1977, L. 2.016;
    semestre 1 novembre 1977-30 aprile 1978 e semestri successivi, L.
2.389.
 

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