Legge Ordinaria n. 418 del 06/08/1975 (Pubblicata nella G.U. del 29 agosto 1975 n. 230)
Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le   disposizioni   di  cui  all'articolo  59,  ultimo  comma,  del
decreto-legge   18   novembre   1966,   n.   976,   convertito,   con
modificazioni,  nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono estese ai
cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana previsti
dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.
  Ai  lavoratori  avviati  ai  cantieri di cui al precedente comma e'
corrisposto  a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei
lavoratori,  per  ogni  giornata  di  effettiva  presenza, un assegno
dell'importo di lire 3.000.
  L'importo  dell'assegno  di cui sopra e' aumentato, ogni biennio, a
decorrere dal 1 luglio 1977, con decreto del Ministro per il lavoro e
la  previdenza  sociale,  in  misura percentuale pari alle variazioni
dell'indice  del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di
statistica   ai  fini  della  scala  mobile  delle  retribuzioni  dei
lavoratori dell'industria.
  Ai  fini  previsti  nel precedente comma, la variazione percentuale
dell'indice  del  costo  della  vita  e'  determinata confrontando il
valore  medio dell'indice relativo al periodo compreso dal trentesimo
al  settimo  mese  anteriore  a  quello  da  cui ha effetto l'aumento
dell'assegno  con  il  valore  medio  dell'indice in base al quale e'
stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione
il   confronto   e'   effettuato  con  riferimento  al  valore  medio
dell'indice  relativo  al  periodo  dal 1 gennaio 1975 al 31 dicembre
1976.
  Per  i  lavoratori  di  cui  al  comma  secondo i periodi di lavoro
prestati  nei  cantieri  sono esclusi dal computo del periodo massimo
stabilito   per   la   corresponsione  delle  prestazioni  contro  la
disoccupazione involontaria.
 

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