Legge Ordinaria n. 484 del 10/10/1975 (Pubblicata nella G.U. del 13 ottobre 1975 n. 272)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, recante provvidenze particolari per le industrie agricolo-alimentari nel settore del pomodoro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge  11  agosto  1975,  n.  365,  recante provvidenze
particolari  per  le  industrie  agricolo-alimentari  nel settore del
pomodoro, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

  Nell'articolo  1,  dopo  le  parole:  "produzione  di pomodoro", e'
aggiunta la parola: "nazionale".
  Nell'articolo 2, il primo comma e' sostituito col seguente:
  "E' concesso un aiuto allo stoccaggio privato di pomodori pelati in
scatola  e  di concentrato di pomodoro nella misura, rispettivamente,
di  lire  3450  e  di  lire 6900 per quintale di prodotto detenuto in
magazzino  per  un  periodo  di dodici mesi a partire dal 1 settembre
1975";
  nel  secondo  comma, sono aggiunte alla fine le parole: "e ottenute
dalla lavorazione di prodotto nazionale";
  dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:
  "Alla  scadenza  di  ciascun trimestre compreso nel periodo annuale
suddetto,  e'  ammessa  la liberazione parziale o totale del prodotto
vincolato   allo   stoccaggio,   previa  comunicazione  al  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste o agli organi dallo stesso designati
delle  quantita'  di  prodotto  che si intende liberare al fine della
conseguente riduzione dell'ammontare dell'aiuto";
  nel comma successivo, le lettere a), b) e c) sono sostituite con le
seguenti:
  "a)  di  aver detenuto in magazzino e non venduto i prodotti di cui
al presente articolo per un periodo a decorrere dal 1 settembre 1975,
di un anno o di uno o piu' trimestri del medesimo;
  b)  di  aver  ritirato  e  lavorato  nel  corso della campagna 1975
quantitativi  di  pomodoro  almeno  pari a quelli ritirati e lavorati
nella   campagna  1974  o  non  inferiori  a  quelli  preventivamente
convenuti  in  sede  di  accordi  locali  tra  i rappresentanti delle
categorie interessate;
  c)  di  aver  corrisposto  ai  produttori  agricoli, direttamente o
tramite  le  associazioni dei produttori ortofrutticoli, un prezzo di
acquisto  del pomodoro nella misura fissata dagli accordi intervenuti
tra  i rappresentanti delle categorie interessate con l'assistenza di
organi statali o regionali";
  nel penultimo comma, la parola: "terzo" e' sostituita con la parola
"quarto";
  nell'ultimo  comma,  la  parola:  "semestre"  e'  sostituita con la
parola "periodo".
  Nell'articolo  3,  al  primo  comma,  le  parole:  "lire 2000" sono
sostituite con le parole: "lire 4000";
  il secondo comma e' sostituito con i seguenti:
  "Il  contributo,  che e' assicurato ai produttori agricoli mediante
il  pagamento da parte delle industrie di trasformazione di un prezzo
di  acquisto  non inferiore a lire 9600 per quintale di prodotto reso
in  campagna,  IVA esclusa, sara' corrisposto alle industrie medesime
dal  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste, su domanda degli
interessati.
  Il  contributo  di  cui  al  precedente  comma verra' concesso alle
cooperative  agricole  a condizione che dimostrino di aver assicurato
ai  soci conferenti pomodoro di qualita' San Marzano un prezzo finale
di  riparto  corrispondente  ai  ricavi  ottenuti  dalla  vendita del
prodotto, depurati delle sole spese di gestione.
  La  domanda di concessione di contributo da parte degli interessati
dovra' essere corredata di attestazione concernente:
    a)  le  quantita' di prodotto ad essi conferite dai soci o cedute
dai produttori agricoli;
    b)  l'avvenuta  corresponsione  ai  soci o ai produttori agricoli
degli importi come sopra determinati".
  Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
  Art.  3-bis.  -  "Alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli,
inscritte  nell'elenco  di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967,
n.  622,  che  hanno  effettuato operazioni di ritiro di pomodoro dal
mercato  con  l'osservanza  delle disposizioni comunitarie vigenti in
materia,  e  a  quelle che hanno ceduto il prodotto alle industrie di
trasformazione,   e'   concesso,  per  le  difficolta'  dalle  stesse
incontrate  nelle  operazioni  di  trasporto e i conseguenti maggiori
costi, un contributo di lire 600 per quintale di prodotto ritirato".
  Art.  3-ter.  -  "Sono  concessi  alle  cooperative agricole e loro
consorzi,  nei  limiti di una spesa di lire 1.000 milioni, contributi
nella  misura  massima  del  90  per  cento  delle  spese di gestione
sostenute    per    l'espletamento    dell'attivita'   di   raccolta,
conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita del pomodoro".
  Nell'articolo  4,  al  primo  comma,  sono  aggiunte, alla fine, le
seguenti parole: ", ai quali possono essere chiamate a partecipare le
organizzazioni dei produttori";
  i commi secondo, terzo e quarto sono sostituiti con i seguenti:
  "E'   istituita,  presso  il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste,  una  commissione con il compito di promuovere intese tra le
categorie    interessate    alla    produzione,    trasformazione   e
commercializzazione del pomodoro allo scopo di stipulare, entro il 31
dicembre   di   ciascun   anno,  accordi  interprofessionali  per  la
fissazione  del  prezzo  di  cessione  del  prodotto  destinato  alla
trasformazione  nonche'  per  la  programmazione  delle attivita' nel
settore.  Gli  accordi  stipulati  entro la predetta data valgono per
l'annata agraria successiva.
  Fanno   parte   della  commissione,  presieduta  dal  Ministro  per
l'agricoltura  e le foreste o da un suo delegato, gli assessori delle
regioni  maggiormente  rappresentative  sul  piano  produttivo o loro
delegati,   i   rappresentanti   delle  organizzazioni  economiche  e
sindacali  di  produttori  agricoli, i rappresentanti delle industrie
conserviere  pubbliche, private e cooperative, nonche' un funzionario
per   ciascuno   dei  Ministeri  dell'agricoltura  e  delle  foreste,
dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,   e   delle
partecipazioni statali.
  Alla  nomina  dei  componenti  della  commissione  si  provvede con
decreto  del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione
degli enti e delle organizzazioni di categoria interessate.
  Le  regioni  possono  costituire  commissioni, anche articolate per
province   e   per   zone   intercomunali,   ai  fini  di  assicurare
l'applicazione dei rapporti normativi ed economici, la programmazione
della  produzione dei prodotti agricoli per la cessione all'industria
di  trasformazione  nel  rispetto  degli  accordi  interprofessionali
realizzati nazionalmente".
  Nell'articolo  5,  al  primo comma, le parole: "lire 8.500 milioni"
sono sostituite con le parole: "lire 19 miliardi".
  Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
  Art.  5-bis.  - "Le somme che dovessero residuare dall'applicazione
delle  disposizioni  del  presente decreto saranno destinate a favore
delle cooperative agricole e loro consorzi nonche' delle associazioni
di  produttori ortofrutticoli, iscritte nell'elenco di cui all'art. 5
della  legge  27  luglio  1967,  n.  622, che operano nel settore del
pomodoro, per la realizzazione di iniziative dirette al miglioramento
qualitativo  ed  alla  difesa della produzione, in base a criteri che
saranno fissati dalla commissione di cui al precedente articolo 4".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 ottobre 1975

                                LEONE

                                                     MORO - MARCORA -
ANDREOTTI - COLOMBO -
TOROS - DONAT-CATTIN

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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