Legge Ordinaria n. 68 del 17/03/1975 (Pubblicata nella G.U. del 2 aprile 1975 n. 87)
Modifica alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive modifiche, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  8  della  legge  20  febbraio 1958, n. 93, e successive
modifiche di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 47, e' sostituito dal
seguente:
  "Alle  rendite per inabilita' permanente e per morte e agli assegni
una  volta  tanto  in  caso di morte sono applicabili le disposizioni
contenute  nel  testo  unico  delle  disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria   contro   gli   infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124.
  Le  revisioni del grado di invalidita' non sono soggette al termine
di  quindici  anni  disciplinato  dall'articolo  137  del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
  La  retribuzione  annua  da assumersi come base per la liquidazione
delle  rendite  e'  fissata  nella  cifra  di lire 3 milioni; essa e'
suscettibile  di modifica ogni tre anni, con decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la
sanita',  su  proposta del consiglio di amministrazione dell'istituto
nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli infortuni sul lavoro, in
relazione   alle  variazioni  intervenute  su  base  nazionale  nelle
retribuzioni  dei  medici radiologi. La prima variazione si fara' con
riferimento  allo indice generale di dette retribuzioni accertate per
l'anno 1968.
  L'importo  dell'assegno  in caso di morte e' pari ad un terzo della
retribuzione  annua  assunta  come  base  per  la  liquidazione della
rendita,  in  caso  di  sopravvivenza  del coniuge con figli aventi i
requisiti  di  cui al n. 2 dell'articolo 85 del citato testo unico, a
un  quarto in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli
aventi i detti requisiti, e ad un sesto negli altri casi previsti dal
predetto articolo 85".
 

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