Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 723 del 09/12/1975 (Pubblicata nella G.U. del 7 gennaio 1976 n. 4)
Modificazione degli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione.
Modificazione degli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Gli articoli 143, 158 e 159 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti: "Art. 143 - Nazionalita' dei proprietari di navi italiane. - Rispondono ai requisiti di nazionalita' richiesti per l'iscrizione nelle matricole o nei registri indicati dagli articoli 146 e 148 le navi che appartengono, per una quota superiore a dodici carati: a) a cittadini italiani; b) a persone giuridiche italiane, pubbliche o private; c) a societa' relativamente alle quali sia riscontrata dall'Amministrazione della marina mercantile e da quella dei trasporti, rispettivamente per le navi per le quali venga richiesta l'iscrizione nei registri marittimi e della navigazione interna, la prevalenza di interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione e, se costituite all'estero, si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 2505 e 2506 del codice civile ed abbiano nello Stato il rappresentante legale o vi siano rappresentate da persona munita di procura institoria. Agli effetti della lettera c) del precedente comma, la prevalenza degli interessi nazionali negli organi di amministrazione e di direzione si considera sussistente quando sono cittadini italiani: nelle societa' in nome collettivo, la maggioranza dei soci; nelle societa' in accomandita, la maggioranza dei soci accomandatari; e, nelle societa' per azioni, a responsabilita' limitata e cooperative, la maggioranza degli amministratori, tra cui il presidente e l'amministratore delegato, nonche' la maggioranza dei sindaci ed i direttori generali. Nel caso di societa' costituite all'estero, le persone che rappresentano stabilmente la societa' nel territorio dello Stato devono essere cittadini italiani. Restano salve le disposizioni previste dagli articoli 7 e 221 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea". "Art. 158 - Proprieta' di stranieri per quote dai dodici ai diciotto carati. - Quando la partecipazione alla proprieta' della nave da parte di persone fisiche o giuridiche, o di societa', che non si trovano nelle condizioni prescritte nell'articolo 143, raggiunga i dodici carati, ma non superi i diciotto, devono essere ceduti a persone, fisiche o giuridiche, o a societa', che si trovino nelle condizioni prescritte, tanti carati quanti sono quelli che, per trasferimento di proprieta' o per perdita dei requisiti da parte dei titolari, hanno determinato tale eccedenza. La cessione deve aver luogo entro sei mesi dal giorno in cui la eccedenza si e' verificata. Trascorso il detto termine senza che la cessione abbia avuto luogo, l'ufficio d'iscrizione della nave promuove la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, fino a concorrenza del numero necessario a ristabilire i requisiti di nazionalita' prescritti dalla legge, a cominciare dalle quote che per ultime hanno concorso all'eccedenza". "Art. 159 - Proprieta' di stranieri per quote superiori ai diciotto carati. - Quando la partecipazione alla proprieta' della nave da parte di persone, enti o societa', che non si trovano nelle condizioni previste nell'articolo 143, venga a superare i diciotto carati, l'ufficio d'iscrizione della nave procede all'affissione negli uffici del porto e alla pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali di un avviso con il quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti e promuove l'autorizzazione a dismettere la bandiera. I Ministri per la marina mercantile e per i trasporti provvedono, secondo le rispettive competenze, a norma del terzo comma dell'articolo 157. Se l'autorizzazione e' data, l'autorita' che procede alla consegna del documento di autorizzazione ritira i documenti di bordo. Se l'autorizzazione e' negata, l'ufficio di iscrizione promuove la vendita giudiziale della nave, quando la partecipazione di stranieri ha raggiunto la totalita' dei carati, o, diversamente, la vendita giudiziale dei carati che hanno prodotto l'eccedenza, a norma dell'articolo 158, terzo comma". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 9 dicembre 1975 LEONE MORO - REALE - GIOIA - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: REALE
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