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Legge Ordinaria n. 779 del 15/12/1975 (Pubblicata nella G.U. del 22 gennaio 1976 n. 19)
Consolidamento dei fondi stanziati per l'assistenza psichiatrica ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431,
aggiunto  dalla  legge 13 marzo 1969, n. 83, e modificato dalle leggi
30 maggio 1970, n. 383, 21 giugno 1971, n. 515 e 24 dicembre 1974, n.
711, e' sostituito dal seguente:
  "Le  somme  relative  agli stanziamenti di cui al precedente comma,
non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere utilizzate
fino  all'entrata  in  funzione della riforma sanitaria relativamente
all'ordinamento dell'assistenza psichiatrica".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 15 dicembre 1975

                                LEONE

                                                MORO - GULLOTTI - GUI
                                                - COLOMBO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

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