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Legge Ordinaria n. 790 del 27/12/1975 (Pubblicata nella G.U. del 23 gennaio 1976 n. 20)
Integrazioni al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  Al  regio  decreto  18  novembre  1923,  n. 2440, recante norme per
l'amministrazione  del  patrimonio  e  la contabilita' generale dello
Stato, sono aggiunti i seguenti articoli 16-bis e 16-ter:
  "Art. 16-bis. - Le spese di copia, stampa, carta bollata e tutte le
altre  inerenti  ai  contratti  sono  a  carico  dei  contraenti  con
l'amministrazione dello Stato.
  Sono   altresi'   a   carico   di  detti  contraenti  le  spese  di
registrazione    dei   contratti,   in   conformita'   del   disposto
dell'articolo  55  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 634, sull'imposta di registro.
  Le spese di copia di cui al precedente primo comma sono determinate
sulla   base  di  apposite  tariffe  predisposte  dal  Provveditorato
generale  dello  Stato  e  approvate  con decreto del Ministro per il
tesoro.  Dette  tariffe  si applicano anche nei confronti delle ditte
cui siano affidati eccezionalmente lavori di copia.
  Gli  importi  delle  spese di cui al primo comma, nonche' quelle di
cui  al  secondo  comma,  sono  versati  dal contraente, entro cinque
giorni  dalla  data di stipulazione del contratto, sul conto corrente
postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato e
con  imputazione  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di previsione
dell'entrata   del   bilancio   dello  Stato  o  del  bilancio  delle
amministrazioni  o aziende autonome. La causale del versamento dovra'
indicare, oltre il capitolo di entrata sul quale affluisce l'importo,
la specificazione analitica delle spese da comunicarsi dall'ufficiale
rogante  o,  ove  occorra,  dal funzionario che stipula il contratto,
all'atto della stipulazione del medesimo.
  L'attestato  del  versamento di cui al comma precedente deve essere
consegnato all'amministrazione per essere allegato al contratto.
  In  caso di ritardo nel versamento, l'importo delle spese di cui al
primo  comma  e'  aumentato  degli  interessi legali decorrenti dalla
scadenza  del  termine  fissato dal precedente quarto comma fino alla
data dell'effettivo versamento sul conto corrente postale.
  In   caso   di   mancato  versamento  ovvero  di  mancata  consegna
dell'attestato  di  versamento,  l'amministrazione trattiene la somma
dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento
relativo  al contratto e la versa direttamente al capitolo di entrata
di cui al precedente quarto comma".
  "Art.  16-ter. - Il pagamento delle spese di cui al primo e secondo
comma  del  precedente  articolo e' eseguito in contanti dal cassiere
per  i  contratti  stipulati  dalle  amministrazioni  centrali, anche
autonome,  e  dal funzionario delegato per quelli stipulati da uffici
periferici,  sulla  base  di  ordini  di accreditamento emessi a loro
favore  su  apposito  capitolo da istituire negli stati di previsione
della spesa dei singoli Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni
ed aziende autonome.
  Ai  fini  di  cui  al  precedente  comma,  l'atto  approvativo  del
contratto deve contenere l'attestazione circa la disponibilita' della
somma necessaria al pagamento delle spese di registrazione.
  Restano  comunque  fermi gli obblighi e le responsabilita' previsti
dalle  vigenti  disposizioni  sull'imposta  di  registro a carico del
pubblico ufficiale che ha redatto l'atto.
  I  rendiconti  delle  spese  di  cui al precedente primo comma sono
sottoposti  al  controllo delle ragionerie centrali e della Corte dei
conti  se  si riferiscono a contratti stipulati dalle amministrazioni
centrali  ed  al  controllo  delle ragionerie regionali dello Stato e
delle  delegazioni  regionali  della  Corte  dei conti competenti per
territorio  se  si  riferiscono  a  contratti  stipulati dagli uffici
periferici.
  Per  i contratti stipulati dagli uffici centrali e periferici delle
amministrazioni  ed  aziende  autonome  il  controllo di cui al comma
precedente  e' eseguito dagli uffici o servizi centrali di ragioneria
e dalla Corte dei conti.
  Per  le  amministrazioni  ed  aziende  autonome  che hanno uffici o
servizi  di  ragioneria  decentrati il controllo sui rendiconti delle
spese  relative  a  contratti  stipulati  dagli  uffici periferici e'
esercitato  dai  citati  uffici  o  servizi  di  ragioneria  e  dalle
delegazioni   regionali   della   Corte   dei  conti  competenti  per
territorio".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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