Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 136 del 23/04/1976 (Pubblicata nella G.U. del 24 aprile 1976 n. 108)
Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.
Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo comma dell'articolo 11 e' sostituito con il seguente: "Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione"; b) all'articolo 13 le parole "entro dieci giorni" sono sostituite con le altre "entro tre giorni"; c) al primo comma dell'articolo 15 le parole "non prima delle ore 8 del 68° e non oltre le ore 16 del 62° giorno" sono sostituite con le altre "non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno"; d) al primo comma dell'articolo 16 le parole "nei tre giorni" sono sostituite con le altre "nei due giorni"; e) al primo comma dell'articolo 17 le parole "entro il 56° giorno" sono sostituite con le altre "entro il 36° giorno"; f) al secondo comma dell'articolo 17 le parole a entro il 46° giorno" sono sostituite con le altre, entro il 33° giorno"; g) il primo comma dell'articolo 18 e' sostituito dal seguente: "Le liste dei candidati per ogni collegio devono essere sottoscritte da non meno di 350 e non piu' di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. Nessuna sottoscrizione e' richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere"; h) al primo comma dell'articolo 20 le parole "dalle ore 8 del cinquantacinquesimo giorno alle ore 20 del quarantacinquesimo giorno" sono sostituite con le altre "dalle ore 8 de 35° giorno alle ore 20 del 32° giorno"; i) al primo comma dell'articolo 22 le parole "entro cinque giorni dalla scadenza" sono sostituite con le altre "entro il giorno successivo alla scadenza"; l) all'articolo 22 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuova mente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni formali e deliberare in merito"; m) al penultimo comma dell'articolo 23 le parole nei tre giorni" sono sostituite con le altre "nei due giorni"; n) al n. 5) dell'articolo 24 le parole "entro il ventesimo giorno" sono sostituite con le altre "entro il quindicesimo giorno"; o) al primo comma dell'articolo 25, le parole di "L'atto di designazione" fino a "delle elezioni" sono sostituite dalle seguenti: "L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e' presentato entro il venerdi precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovra' curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o e' presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purche' prima dell'inizio della votazione". Il secondo comma dell'articolo 25 e' abrogato; p) al primo comma dell'articolo 27 le parole "entro il quarantacinquesimo giorno" sono sostituite con le altre "entro il trentaseiesimo giorno"; q) al primo comma dell'articolo 28 le parole "dal quindicesimo giorno" sono sostituite con le altre "dall'ottavo giorno"; r) al primo comma dell'articolo 33 le parole "Entro trenta giorni" sono sostituite con le seguenti "Entro quindici giorni"; s) al primo comma, n. 3), dell'articolo 92 le parole "dalle ore 8 del cinquantacinquesimo giorno alle ore 20 del quarantacinquesimo giorno" sono sostituite con le altre "dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaduesimo giorno".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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