Legge Ordinaria n. 16 del 05/02/1976 (Pubblicata nella G.U. del 19 febbraio 1976 n. 45)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 1976, n. 2, concernente norme integrative delle leggi 10 dicembre 1975, n. 679, 12 dicembre 1975, n. 680 e 18 dicembre 1975, n. 708, riguardanti l'istituzione delle corti di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge  8 gennaio 1976, n. 2,
concernente  norme  integrative delle leggi 10 dicembre 1975, n. 679,
12  dicembre  1975,  n.  680  e 18 dicembre 1975, n. 708, riguardanti
l'istituzione  delle  corti  di assise di Brindisi, Taranto, Rimini e
Locri, con le seguenti modificazioni:

  All'articolo  1,  primo comma, le parole: "I presidenti delle corti
di  appello  di Lecce, di Bologna e di Catanzaro, competenti ai sensi
della  legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, sono
tenuti a procedere senza ritardo" sono sostituite dalle seguenti:
  "I  presidenti  dei  tribunali di Brindisi, Taranto, Rimini e Locri
sono tenuti a procedere immediatamente".
  All'articolo  1,  secondo comma, le parole: "e dei giudici popolari
supplenti" sono soppresse e le parole:
  "di  Bologna  e  di  Catanzaro" sono sostituite dalle seguenti: "di
Forli' e di Palmi".
  All'articolo 1, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente:
  "Analogamente, prima che si proceda alle operazioni di cui al primo
comma,  devono  essere  rinnovate  le  operazioni di formazione delle
liste  generali e di imbussolamento delle schede dei giudici popolari
ordinari  delle  corti  d'assise  di appello di Catanzaro e di Reggio
Calabria".
  All'articolo  2,  le  parole:  "di  Bologna  e  di  Catanzaro" sono
sostituite dalle altre: "di Forli' e di Palmi".
  All'articolo 2 e' aggiunto il seguente comma:
  "La  disposizione  di  cui  al comma precedente si applica anche ai
collegi  formati  con  giudici  popolari  estratti in base alle liste
generali  attualmente  esistenti  delle  corti d'assise di appello di
Catanzaro e di Reggio Calabria".
  La   tabella  C  allegata  al  decreto-legge  e'  sostituita  dalla
seguente:

                                                            TABELLA C


       ---->  Parte di provvedimento in formato grafico  <----



La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.




Data a Roma, addi' 5 febbraio 1976



                                LEONE



MORO - REALE


Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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