Legge Ordinaria n. 203 del 08/04/1976 (Pubblicata nella G.U. del 13 maggio 1976 n. 126)
Norme concernenti la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di ricezione e di trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e lavaggio delle petroliere.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  progettazione,  la  costruzione  e  la  gestione di impianti di
ricezione  e  trattamento  delle  morchie  e delle acque di zavorra e
lavaggio   delle   petroliere,   prescritti  dalla  convenzione  IMCO
stipulata  a  Londra nel novembre 1973, sono affidate in concessione,
con  decreto  del  Ministro per la marina mercantile, alle societa' a
partecipazione statale che gestiscono bacini di carenaggio e officine
di  riparazione  nei  porti  di  Genova,  La Spezia, Livorno, Napoli,
Palermo, Taranto, Venezia e Trieste.
  Le  convenzioni,  che  dovranno  disciplinare  anche in deroga alla
normativa  vigente il regime della concessione, saranno stipulate tra
il  Ministero  della  marina  mercantile e le societa' concessionarie
entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
  Le convenzioni dovranno anche indicare le condizioni e le modalita'
per l'eventuale utilizzazione degli impianti di cui al primo comma da
parte  delle  navi-cisterna  e  petroliere in transito o che svolgano
operazioni di carico e scarico nei porti italiani.
  La  concessione della gestione degli impianti di cui al primo comma
non   potra'  comunque  avere  scadenza  posteriore  a  quella  della
concessione per la gestione dei bacini di carenaggio interessati.
  Il  Ministro  per  la  marina mercantile e' autorizzato a concedere
alle  predette societa' contributi in misura non superiore all'80 per
cento della spesa necessaria e documentata per la realizzazione delle
opere prescritte.
  Detti  contributi possono altresi' essere concessi, d'intesa con il
Ministro  per  i  lavori  pubblici,  per far fronte ai maggiori oneri
conseguenti  all'applicazione  di  clausole contrattuali di revisione
dei prezzi.
  Per  la corresponsione dei contributi di cui al precedente comma e'
autorizzata  la  spesa di lire 8.000 milioni da iscrivere nello stato
di  previsione  della  spesa del Ministero della marina mercantile in
ciascuno degli esercizi dal 1976 al 1980.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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