Legge Ordinaria n. 321 del 19/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 29 maggio 1976 n. 141)
Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri in congedo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  dell'interno  e' autorizzato a disporre, nel termine
massimo  di  tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la
riammissione in servizio, a domanda, dei militari di truppa del Corpo
delle  guardie  di  pubblica  sicurezza, collocati in congedo su loro
richiesta  o  per  inosservanza  delle disposizioni sul matrimonio, i
quali  non  abbiano  superato  i  35 anni di eta' e siano in possesso
degli  altri  requisiti prescritti per l'arruolamento nel Corpo delle
guardie  di  pubblica sicurezza, prescindendo dallo stato di celibe o
vedovo senza prole.
  I  militari  coniugati possono essere riammessi in servizio purche'
si  trovino  nelle  condizioni previste dalle vigenti disposizioni di
legge.
  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  sono  estese agli
appartenenti  all'Arma  dei  carabinieri  e  al Corpo degli agenti di
custodia.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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