Legge Ordinaria n. 326 del 19/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 31 maggio 1976 n. 142)
Proroga della legge 18 luglio 1975, n. 356, per le provvidenze in favore dei profughi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  provvidenze di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 922, nonche'
quelle  di  cui  all'articolo  3  della legge 18 luglio 1975, n. 356,
eccettuate  quelle previste dall'articolo 9, terzo comma, della legge
25  luglio  1971,  n.  568, sono prorogate fino all'entrata in vigore
della  nuova  normativa  organica  per  la  sistemazione dei profughi
prevista  dall'articolo  27 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.
 

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