Legge Ordinaria n. 345 del 10/05/1976 (Pubblicata nella G.U. del 3 giugno 1976 n. 144)
Norme per il conferimento della carica di vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  secondo  comma  dell'articolo  31 del "Regolamento organico per
l'Arma dei carabinieri" - approvato con regio decreto 14 giugno 1934,
n.  1169  -  quale  sostituito  dall'articolo  1 del regio decreto 10
ottobre 1936, n. 2145, e' sostituito dal seguente:
  "Il  piu'  anziano  dei  generali di divisione assume di diritto la
carica   di  vice  comandante  generale,  sostituisce  il  comandante
generale  durante  le  assenze  di  questi  e rimane in carica per un
periodo  di  tempo non superiore ad un anno, sempre che nel frattempo
non  debba  cessare  dal  servizio permanente effettivo per limiti di
eta'  o  per altra causa prevista dalle leggi. Puo' essere nuovamente
nominato, per una sola volta, al termine del mandato".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 maggio 1976

                                LEONE

                                             MORO - FORLANI - COSSIGA
                                                            - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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