Legge Ordinaria n. 569 del 19/08/1976 (Pubblicata nella G.U. del 25 agosto 1976 n. 224)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470, recante disposizioni sulla riscossione della imposta sul reddito delle persone fisiche per le rate di luglio, settembre e novembre 1976.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470,
recante  disposizioni  sulla  riscossione  della  imposta sul reddito
delle  persone  fisiche  per  la rata di luglio 1976, con le seguenti
modificazioni:
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
    "La  riscossione mediante ruoli delle rate di luglio, settembre e
novembre  1976  della  imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
relativa all'anno 1974 nonche' dell'imposta complementare progressiva
sul   reddito   complessivo,   commisurate  sul  reddito  complessivo
comprendente  i  redditi di entrambi i coniugi, e' sospesa fino al 31
dicembre 1976.
    Fino  alla  stessa  data  sono  sospesi gli atti esecutivi per il
pagamento delle rate scadute delle imposte di cui al comma precedente
alla cui formazione hanno concorso i redditi di entrambi i coniugi.
    Entro  dieci  giorni  dalla notifica della cartella esattoriale o
del  primo  atto  esecutivo  successivo  all'entrata  in  vigore  del
presente  decreto  i contribuenti devono dichiarare all'esattore, con
atto in carta libera, di trovarsi nelle condizioni previste nei primi
due  commi,  indicando  gli  estremi  della  cartella  esattoriale  e
l'importo delle rate.
    Le  disposizioni  del primo e secondo comma non si applicano alla
riscossione   dell'imposta   complementare  progressiva  sul  reddito
complessivo  iscritta  a  ruolo ai sensi del decreto-legge 5 novembre
1973,  n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1973, n. 823".
 

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