Legge Ordinaria n. 570 del 19/08/1976 (Pubblicata nella G.U. del 25 agosto 1976 n. 224)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, recante norme in materia di espropriazione per integrare le misure già adottate al fine di accelerare la ricostruzione e gli interventi edilizi nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476,
recante  norme  in  materia di espropriazione per integrare le misure
gia' adottate al fine di accelerare la ricostruzione e gli interventi
edilizi nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976, con le seguenti
modificazioni:

  All'articolo  1, primo comma, dopo le parole: "ai sensi della legge
regionale  10 maggio 1976, n. 15", sono aggiunte le seguenti: "per la
durata  della ricostruzione e comunque per un periodo non superiore a
7 anni";
  e  le  parole:  "alle  disposizioni vigenti", sono sostituite dalle
seguenti:  "agli  articoli  16  e  17 della legge 22 ottobre 1971, n.
865".
  All'articolo  2,  lettera  b), dopo le parole: "quarto comma", sono
aggiunte le seguenti: "dell'articolo 16";
  e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "La  corresponsione  del  prezzo  di  cui al presente articolo deve
essere  effettuata non oltre i novanta giorni successivi all'adesione
degli interessati".
  All'articolo  3,  le  parole:  "nella  misura dei due terzi del suo
ammontare   al   proprietario  e  del  terzo  residuo  ai  suindicati
soggetti", sono sostituite dalle seguenti:
  "nella   misura   del  cinquanta  per  cento,  rispettivamente,  al
proprietario ed ai suindicati soggetti".
  All'articolo 4, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
  "Qualora il terreno sia coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o
compartecipante,  la  indennita'  di  cui  al comma precedente spetta
nella   misura   della   meta'   al  fittavolo,  mezzadro,  colono  o
compartecipante, ai quali viene corrisposta direttamente". Al secondo
comma,  le parole: "Se il proprietario intende eseguire in proprio il
ripristino,  dovranno  essergli  rimborsate  integralmente  le  spese
relative", sono sostituite dalle seguenti:
  "Qualora il proprietario venga autorizzato ad eseguire direttamente
le  opere,  gli  dovranno  essere  rimborsate  integralmente le spese
relative".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 agosto 1976

                                LEONE

                                                            ANDREOTTI

                                                            Visto, il
Guardasigilli: BONIFACIO
 

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