Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 570 del 19/08/1976 (Pubblicata nella G.U. del 25 agosto 1976 n. 224)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, recante norme in materia di espropriazione per integrare le misure già adottate al fine di accelerare la ricostruzione e gli interventi edilizi nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, recante norme in materia di espropriazione per integrare le misure già adottate al fine di accelerare la ricostruzione e gli interventi edilizi nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico E' convertito in legge il decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, recante norme in materia di espropriazione per integrare le misure gia' adottate al fine di accelerare la ricostruzione e gli interventi edilizi nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "ai sensi della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15", sono aggiunte le seguenti: "per la durata della ricostruzione e comunque per un periodo non superiore a 7 anni"; e le parole: "alle disposizioni vigenti", sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865". All'articolo 2, lettera b), dopo le parole: "quarto comma", sono aggiunte le seguenti: "dell'articolo 16"; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "La corresponsione del prezzo di cui al presente articolo deve essere effettuata non oltre i novanta giorni successivi all'adesione degli interessati". All'articolo 3, le parole: "nella misura dei due terzi del suo ammontare al proprietario e del terzo residuo ai suindicati soggetti", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del cinquanta per cento, rispettivamente, al proprietario ed ai suindicati soggetti". All'articolo 4, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "Qualora il terreno sia coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, la indennita' di cui al comma precedente spetta nella misura della meta' al fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, ai quali viene corrisposta direttamente". Al secondo comma, le parole: "Se il proprietario intende eseguire in proprio il ripristino, dovranno essergli rimborsate integralmente le spese relative", sono sostituite dalle seguenti: "Qualora il proprietario venga autorizzato ad eseguire direttamente le opere, gli dovranno essere rimborsate integralmente le spese relative". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 agosto 1976 LEONE ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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