Legge Ordinaria n. 614 del 19/08/1976 (Pubblicata nella G.U. del 2 settembre 1976 n. 233)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, concernente l'attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107/CEE relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451,
concernente   l'attuazione   delle   direttive  del  consiglio  delle
Comunita'  europee  n.  75/106/CEE  relativa al precondizionamento in
volume   di   alcuni  liquidi  in  imballaggi  preconfezionati  e  n.
75/107/CEE  relativa  alle bottiglie impiegate come recipienti-misura
con le seguenti modificazioni:

  All'articolo  1,  dopo  le  parole: "imballaggi preconfezionati" e'
aggiunta  la  seguente:  "CEE"  e  sono aggiunte, in fine, le parole:
"nonche' alle bottiglie recipienti-misura CEE".

  All'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  Sono   istituiti   contrassegni   di   Stato   per   i   recipienti
precedentemente  non  consentiti  la cui circolazione e' permessa dal
primo comma del presente articolo:
    1) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati da 0,375 litri
e da 1,5 litri contenenti vini aromatizzati al prezzo rispettivamente
di L. 15 e di L. 45;
    2)  contrassegni per gli imballaggi preconfezionati da 0,75 litri
e  5  litri  contenenti  aceto  di vino nei due tipi fino a 7 gradi e
superiori  a  7  gradi  di  acidita', al prezzo di L. 3 per il volume
nominale di 0,75 litri e L. 16 per il volume nominale di 5 litri;
    3)  contrassegni  per  gli  imballaggi preconfezionati contenenti
acquaviti naturali e per liquori da 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5, e 3
litri  al  prezzo  rispettivamente di L. 25 per il volume nominale di
0,20  litri; L. 40 per i volumi nominali di 0,35 e 0,375 litri; L. 55
per  il  volume nominale di 0,70 litri; L. 145 per il volume nominale
di 2,5 litri e L. 165 per quello di 3 litri;
    4)  contrassegni  per  gli  imballaggi preconfezionati contenenti
acquaviti  di  vinaccia (grappa) per i volumi nominali di 0,20, 0,35,
0,375,  0,70, 2,5 e 3 litri al prezzo rispettivamente di L. 10 per il
volume nominale di 0,20 litri; L. 20 per quelli di 0,35, 0,375, 0,70,
2,5 e 3 litri;
    5)  contrassegni  per  gli  imballaggi preconfezionati contenenti
spirito  non  denaturato  per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375,
0,70, 2,5 e 3 litri, al prezzo rispettivamente di L. 75 per il volume
nominale di 0,20 litri; L. 150 per i volumi di 0,35 e 0,375 litri; L.
225 per il volume nominale di 0,70 litri; L. 750 per il volume di 2,5
litri e L. 900 per quello di 3 litri;
    6)  contrassegni  per  gli  imballaggi preconfezionati contenenti
acquaviti  di cereali e di canna per i volumi nominali di 0,20, 0,35,
0,375,  0,70,  2,5 e 3 litri, al prezzo rispettivamente di L. 100 per
il  volume  di 0,20 litri; L. 220 per i volumi di 0,35 e 0,375 litri;
L. 340 per il volume di 0,70 litri; L. 860 per il volume di 2,5 litri
e L. 1.060 per quello di 3 litri.
  Le  caratteristiche  dei  suddetti  contrassegni sono stabilite con
decreto  del  Ministro  per  l'agricoltura e le foreste per quanto si
riferisce  ai  contrassegni per l'aceto; con decreto del Ministro per
le finanze per quanto riguarda tutti gli altri.

  All'articolo 10 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  Il  controllo  della  capacita'  e'  effettuato,  secondo modalita'
ammesse  dall'Ufficio  centrale  metrico  e  del  saggio  dei metalli
preziosi,  dal  fabbricante,  il  quale deve tenere a disposizione di
detto  Ufficio i documenti in cui sono state registrate le operazioni
di controllo.

  All'allegato  I,  nella  nota,  la  frase: "I liquidi menzionati ai
punti  1,  lettere a) e b), 4, 8, lettere a) e b) e 9, possono essere
immessi  sul  mercato  comunitario solo in imballaggi preconfezionati
aventi un volume nominale previsto nella tabella" e' sostituita dalla
seguente:  "I  preimballaggi  CEE  contenenti i liquidi menzionati ai
punti  1, lettere a) e b), 4, 8, lettere a) e b), e 9, possono essere
immessi  sul  mercato comunitario solo se il relativo volume nominale
e' previsto nella tabella".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 agosto 1976

                                LEONE

                                             ANDREOTTI - DONAT-CATTIN
                                                            - MARCORA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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