Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 614 del 19/08/1976 (Pubblicata nella G.U. del 2 settembre 1976 n. 233)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, concernente l'attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107/CEE relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, concernente l'attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107/CEE relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico E' convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, concernente l'attuazione delle direttive del consiglio delle Comunita' europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107/CEE relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, dopo le parole: "imballaggi preconfezionati" e' aggiunta la seguente: "CEE" e sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' alle bottiglie recipienti-misura CEE". All'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: Sono istituiti contrassegni di Stato per i recipienti precedentemente non consentiti la cui circolazione e' permessa dal primo comma del presente articolo: 1) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati da 0,375 litri e da 1,5 litri contenenti vini aromatizzati al prezzo rispettivamente di L. 15 e di L. 45; 2) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati da 0,75 litri e 5 litri contenenti aceto di vino nei due tipi fino a 7 gradi e superiori a 7 gradi di acidita', al prezzo di L. 3 per il volume nominale di 0,75 litri e L. 16 per il volume nominale di 5 litri; 3) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti naturali e per liquori da 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5, e 3 litri al prezzo rispettivamente di L. 25 per il volume nominale di 0,20 litri; L. 40 per i volumi nominali di 0,35 e 0,375 litri; L. 55 per il volume nominale di 0,70 litri; L. 145 per il volume nominale di 2,5 litri e L. 165 per quello di 3 litri; 4) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti di vinaccia (grappa) per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri al prezzo rispettivamente di L. 10 per il volume nominale di 0,20 litri; L. 20 per quelli di 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri; 5) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti spirito non denaturato per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri, al prezzo rispettivamente di L. 75 per il volume nominale di 0,20 litri; L. 150 per i volumi di 0,35 e 0,375 litri; L. 225 per il volume nominale di 0,70 litri; L. 750 per il volume di 2,5 litri e L. 900 per quello di 3 litri; 6) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti di cereali e di canna per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri, al prezzo rispettivamente di L. 100 per il volume di 0,20 litri; L. 220 per i volumi di 0,35 e 0,375 litri; L. 340 per il volume di 0,70 litri; L. 860 per il volume di 2,5 litri e L. 1.060 per quello di 3 litri. Le caratteristiche dei suddetti contrassegni sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste per quanto si riferisce ai contrassegni per l'aceto; con decreto del Ministro per le finanze per quanto riguarda tutti gli altri. All'articolo 10 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: Il controllo della capacita' e' effettuato, secondo modalita' ammesse dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, dal fabbricante, il quale deve tenere a disposizione di detto Ufficio i documenti in cui sono state registrate le operazioni di controllo. All'allegato I, nella nota, la frase: "I liquidi menzionati ai punti 1, lettere a) e b), 4, 8, lettere a) e b) e 9, possono essere immessi sul mercato comunitario solo in imballaggi preconfezionati aventi un volume nominale previsto nella tabella" e' sostituita dalla seguente: "I preimballaggi CEE contenenti i liquidi menzionati ai punti 1, lettere a) e b), 4, 8, lettere a) e b), e 9, possono essere immessi sul mercato comunitario solo se il relativo volume nominale e' previsto nella tabella". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 agosto 1976 LEONE ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - MARCORA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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