Legge Ordinaria n. 787 del 27/11/1976 (Pubblicata nella G.U. del 9 dicembre 1976 n. 327)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 1976, n. 704, concernente la repressione dell'accaparramento di merci di largo consumo e di altre manovre speculative.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge il decreto-legge 15 ottobre 1976, n. 704,
concernente  la  repressione  dell'accaparramento  di  merci di largo
consumo e di altre manovre speculative, nel seguente testo:
    Articolo  1.  - Dopo l'articolo 501 del codice penale e' inserito
il seguente:
    "Art.  501-bis - (Manovre speculative su merci). - Fuori dei casi
previsti   dall'articolo   precedente,  chiunque,  nell'esercizio  di
qualsiasi   attivita'   produttiva   o  commerciale,  compie  manovre
speculative  ovvero  occulta,  accaparra  od  incetta  materie prime,
generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessita', in
modo  atto  a  determinarne  la  rarefazione o il rincaro sul mercato
interno,  e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da uno a cinquanta milioni di lire.
    Alla  stessa  pena  soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di
rarefazione  o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella
prima  parte  del  presente  articolo e nell'esercizio delle medesime
attivita',  ne  sottrae  alla  utilizzazione  o  al consumo rilevanti
quantita'.
    L'autorita' giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche
gli  ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro
delle merci, osservando le norme sull'istruzione formale. L'autorita'
giudiziaria  competente  dispone  la vendita coattiva immediata delle
merci  stesse  nelle  forme  di  cui  all'articolo  625 del codice di
procedura penale.
    La  condanna  importa  l'interdizione dall'esercizio di attivita'
commerciali  o  industriali  per  le quali sia richiesto uno speciale
permesso  o  una  speciale  abilitazione, autorizzazione o licenza da
parte dell'autorita' e la pubblicazione della sentenza".
  Articolo  2.  -  L'articolo 501 del codice penale e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  501  -  (Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico
mercato o nelle borse di commercio).
  Chiunque,  al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle
merci,  pubblica  o  altrimenti  divulga  notizie  false, esagerate o
tendenziose  o  adopera  altri artifici atti a cagionare un aumento o
una  diminuzione  del  prezzo  delle merci, ovvero dei valori ammessi
nelle  liste  di  borsa o negoziabili nel pubblico mercato, e' punito
con  la  reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a cinquanta
milioni di lire.
  Se  l'aumento  o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori
si verifica, le pene sono aumentate.
  Le pene sono raddoppiate:
    1)  se  il fatto e' commesso dal cittadino per favorire interessi
stranieri;
    2)  se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o
dei  titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo
consumo.
  Le  pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche
se il fatto e' commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o
di titoli pubblici italiani.
  La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 novembre 1976

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - BONIFACIO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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