Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 787 del 27/11/1976 (Pubblicata nella G.U. del 9 dicembre 1976 n. 327)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 1976, n. 704, concernente la repressione dell'accaparramento di merci di largo consumo e di altre manovre speculative.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 1976, n. 704, concernente la repressione dell'accaparramento di merci di largo consumo e di altre manovre speculative.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico E' convertito in legge il decreto-legge 15 ottobre 1976, n. 704, concernente la repressione dell'accaparramento di merci di largo consumo e di altre manovre speculative, nel seguente testo: Articolo 1. - Dopo l'articolo 501 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 501-bis - (Manovre speculative su merci). - Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, chiunque, nell'esercizio di qualsiasi attivita' produttiva o commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessita', in modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire. Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell'esercizio delle medesime attivita', ne sottrae alla utilizzazione o al consumo rilevanti quantita'. L'autorita' giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando le norme sull'istruzione formale. L'autorita' giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle merci stesse nelle forme di cui all'articolo 625 del codice di procedura penale. La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attivita' commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da parte dell'autorita' e la pubblicazione della sentenza". Articolo 2. - L'articolo 501 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 501 - (Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio). Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire. Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate. Le pene sono raddoppiate: 1) se il fatto e' commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri; 2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo. Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto e' commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 novembre 1976 LEONE ANDREOTTI - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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