Legge Ordinaria n. 106 del 06/04/1977 (Pubblicata nella G.U. del 9 aprile 1977 n. 97)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, concernente decadenza della Società autostrade romane e abruzzesi (SARA) dalla concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara e autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) a completare le opere.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge il decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19,
concernente  decadenza  della  Societa' autostrade romane e abruzzesi
(SARA) dalla concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade
Roma-Alba  Adriatica  e  Torano-Pescara  e autorizzazione all'Azienda
nazionale  autonoma delle strade (ANAS) a completare le opere, con le
seguenti modificazioni:

  All'articolo 2, le parole: "attivi e passivi" sono sostituite dalla
parola: "obbligatori";
  All'articolo   2   sono   aggiunte,  in  fine,  le  parole:  "o  da
responsabilita' comunque accertate".
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
  "L'ANAS   e'  autorizzata  ad  ultimare  i  lavori  di  costruzione
dell'autostrada  Torano-Popoli-Pescara, compreso il completamento del
tratto Celano-Torre dei Passeri.
  L'ANAS e' autorizzata a completare l'autostrada Roma-L'Aquila-Villa
Vomano-Alba      Adriatica,      limitatamente      al      tracciato
Roma-L'Aquila-Caldarola  e  su  una carreggiata del tratto Casale-San
Nicola-Caldarola.
  Per  il  tratto  Caldarola-Villa  Vomano,  il  proseguimento su una
carreggiata,    a   cura   dell'ANAS,   dei   lavori,   che   vengono
temporaneamente     sospesi,    e'    subordinato    all'accertamento
dell'inesistenza   di   valide   soluzioni  alternative  di  raccordo
all'attuale  viabilita'  ordinaria, opportunamente sistemata, al fine
di garantire un collegamento funzionale con l'autostrada Adriatica.
  All'accertamento  di  cui  sopra  procedera'  la commissione di cui
all'articolo  7,  entro il termine di 45 giorni dalla data di entrata
in  vigore  del presente decreto, trascorsi i quali il Ministro per i
lavori  pubblici decidera' l'immediata ripresa dei lavori, scegliendo
tra  le  soluzioni  eventualmente  proposte  e la realizzazione delle
opere gia' appaltate.
  Per  uno  dei  due  fornici  della  galleria  del  Gran  Sasso,  la
sospensione  dei  lavori e' subordinata all'accertamento di soluzioni
che   permettano   sicurezza   di   traffico,  adeguata  areazione  e
utilizzazione  delle  opere  gia'  eseguite. Tale accertamento verra'
effettuato  dalla  commissione  di cui all'articolo 7 entro 30 giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del
presente decreto".
  All'articolo  6,  quinto  comma,  sono  soppresse le parole: ", nei
limiti strettamente necessari";
  All'articolo  6,  ultimo  comma,  sono  soppresse le parole: "anche
dell'opera di liberi professionisti, nonche'".
  All'articolo  11,  primo  comma,  le  parole:  "324 miliardi", "140
miliardi",  "94  miliardi"  sono  sostituite,  rispettivamente, dalle
parole: "293 miliardi", "130 miliardi", "73 miliardi".
  All'articolo  12 sono soppresse le parole: ", compresi gli inerenti
oneri finanziari,".
  L'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
  "La  dotazione  finanziaria  del  fondo centrale di garanzia per le
autostrade  e'  integrata,  per  l'esercizio  finanziario 1977, della
somma  di  lire 55 miliardi, per assicurarne il funzionamento secondo
le modalita' di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382.
  Fino  all'emanazione  di  una  legge  generale  di  riassetto delle
societa'   concessionarie   a   prevalente   capitale   pubblico   in
difficolta',  che  dovra' provvedere anche all'eventuale integrazione
della  dotazione  del  fondo  centrale  di  garanzia  di cui sopra, e
comunque  non  oltre  il 30 giugno 1977, e' rinviato il pagamento dei
debiti previsti dall'articolo 2 del presente decreto.
  Il  rinvio  di  cui  al  comma precedente non si applica ai crediti
delle  imprese  esecutrici  dei  lavori,  dei fornitori dei materiali
impiegati  nella  costruzione  delle  autostrade, ai crediti relativi
all'acquisizione  delle  aree,  nonche' a quelli di cui al precedente
articolo 13".
  All'articolo  16,  secondo  comma,  le  parole:  "57 miliardi" sono
sostituite dalle parole: "55 miliardi".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 aprile 1977

                                LEONE

                                               ANDREOTTI - GULLOTTI -
                                                   MORLINO - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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