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Legge Ordinaria n. 126 del 04/04/1977 (Pubblicata nella G.U. del 19 aprile 1977 n. 105)
Attuazione della direttiva n. 75/34/CEE del 17 dicembre 1974 relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere nel territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto una attività non salariata e della direttiva n. 75/35/CEE del 17 dicembre 1974, che estende il campo di applicazione della direttiva numero 64/221/CEE per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, ai cittadini di uno Stato membro che esercitano il diritto di rimanere nel territorio di un altro Stato membro dopo avervi svolto una attività non salariata.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  cittadini di uno Stato membro della Comunita' economica europea,
che abbiano svolto un'attivita' di lavoro indipendente nel territorio
della  Repubblica  nel  quadro dell'attuazione delle disposizioni del
trattato  istitutivo della Comunita' economica europea concernenti il
diritto  di  stabilimento  e di libera prestazione dei servizi, hanno
diritto  di  rimanervi,  soggiornandovi permanentemente, a condizione
che:
  a) al momento in cui cessano la propria attivita' abbiano raggiunto
l'eta'  prevista  dalla legislazione vigente agli effetti del diritto
alla  pensione  di  vecchiaia, abbiano ivi svolto un'attivita' almeno
durante  gli ultimi dodici mesi e risieduto ininterrottamente da piu'
di tre anni.
  Per  le  categorie  di  lavoratori indipendenti per le quali non e'
riconosciuto  il  diritto  alla  pensione  di vecchiaia, il requisito
dell'eta'  e'  considerato soddisfatto con il compimento del 65° anno
di eta';
  b)  essendo  residenti  senza  interruzione  nel  territorio  della
Repubblica  da  piu'  di  due anni, cessino di esercitarvi la propria
attivita' a seguito di inabilita' permanente al lavoro.
  Se  tale  inabilita'  e' dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia
professionale  che  diano  diritto  ad  una  pensione  interamente  o
parzialmente  a  carico  dello Stato o di altro ente pubblico, non e'
prescritta alcuna condizione di durata della residenza;
  c)  dopo  tre  anni  d'attivita'  e  di  residenza ininterrotte nel
territorio  della Repubblica, esercitino una attivita' nel territorio
di  un  altro Stato membro, ma conservino la loro residenza in Italia
ove ritornino almeno una volta alla settimana. I periodi di attivita'
nel  territorio  dell'altro  Stato  membro  sono considerati, ai fini
dell'acquisizione  dei  diritti  di  cui  alle  lettere  a) e b) come
periodi di attivita' nel territorio della Repubblica.
  Si  prescinde  dai requisiti relativi alla durata della residenza e
dell'attivita'  di  cui  alla lettera a), e quello della durata della
residenza  di  cui  alla  lettera  b),  se  il coniuge del lavoratore
indipendente  e'  cittadino italiano, oppure ha perduto, per espressa
rinuncia,  la  cittadinanza  italiana  in  seguito  a  matrimonio con
l'interessato.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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