Legge Ordinaria n. 135 del 04/04/1977 (Pubblicata nella G.U. del 22 aprile 1977 n. 109)
Disciplina della professione di raccomandatario marittimo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  sottoposto  alle norme della presente legge chiunque svolge nel
territorio   dello   Stato   italiano  attivita'  di  raccomandatario
marittimo.
  Per  l'esercizio  delle  attivita'  di raccomandazione marittima e'
richiesta  L'iscrizione  nell'elenco  dei  raccomandatari  di  cui al
successivo articolo 6.
  In  tale  elenco  devono  essere  iscritti i titolari delle imprese
individuali e gli amministratori delle societa' che hanno per oggetto
della   loro  attivita'  la  raccomandazione  di  navi,  nonche'  gli
institori di dette imprese o societa'.
  Le  imprese  a  prevalente  capitale statale che gestiscono servizi
marittimi  possono svolgere attivita' di raccomandazione per conto di
altri  vettori  ad esse collegati da specifici accordi, approvati dal
Ministro  per  la  marina  mercantile,  con  l'osservanza delle norme
previste  dai successivi articoli 3 e 4, nonche' delle tariffe di cui
all'articolo 16 della presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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