Legge Ordinaria n. 22 del 04/02/1977 (Pubblicata nella G.U. del 14 febbraio 1977 n. 41)
Modifiche alla legge 16 ottobre 1975, n. 492, sui finanziamenti per interventi di edilizia residenziale pubblica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  I   fondi   destinati   ai   programmi  previsti  dal  terzo  comma
dell'articolo  4 del decreto-legge 13 agosto 1975 n. 376, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge  16  ottobre  1975, n. 492, possono
essere  erogati  per  tutti quegli interventi che risultino appaltati
entro il 30 aprile 1977.

  La  presente  legge,  munita  del sigillo dello Stato sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 febbraio 1977

                                LEONE

                                               ANDREOTTI - GULLOTTI -
                                                   MORLINO - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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