Legge Ordinaria n. 286 del 01/06/1977 (Pubblicata nella G.U. del 11 giugno 1977 n. 158)
Norme sulla sospensione e sulla decadenza degli amministratori degli enti locali in dipendenza di procedimenti penali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA.

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  270  del testo unico della legge comunale e provinciale
approvato  con  regio  decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla
legge 10 novembre 1970, n. 852, e' sostituito dal seguente:
  "I  sindaci,  i  presidenti delle giunte provinciali, gli assessori
comunali  e  provinciali,  i  presidenti ed i componenti degli organi
esecutivi  dei  consorzi  fra enti locali sono sospesi dalle funzioni
quando  siano  condannati  con  sentenza  di primo grado, ad una pena
restrittiva  della  liberta'  personale della durata superiore a mesi
sei  per delitto commesso nella qualita' di pubblico ufficiale, o con
abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica
funzione, o alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno
per qualsiasi delitto non colposo.
  I  predetti  amministratori  rimangono pure sospesi finche' dura lo
stato  detentivo quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di
cattura, o quando ne sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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