Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 295 del 07/06/1977 (Pubblicata nella G.U. del 14 giugno 1977 n. 160)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 1977, n. 115, concernente disposizioni eccezionali e temporanee per fronteggiare la situazione dei servizi postali.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 1977, n. 115, concernente disposizioni eccezionali e temporanee per fronteggiare la situazione dei servizi postali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico E' convertito in legge il decreto-legge 15 aprile 1977, n. 115, concernente disposizioni eccezionali e temporanee per fronteggiare la situazione dei servizi postali, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, aggiungere i seguenti commi: Fino al 30 settembre 1977, limitatamente alle sedi provinciali in cui si riscontrino particolari ed improcrastinabili esigenze e si verifichi rispetto agli assegni vigenti al 1 giugno 1977 una carenza complessiva di personale non inferiore al 10 per cento, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, puo' esercitare il potere di cui al precedente comma. L'ammontare della somma pagata mensilmente ad ogni singolo dipendente non puo' eccedere il 100 per cento degli importi massimi mensili netti individuali stabiliti dall'articolo 7 della legge 16 novembre 1973, n. 728. Ad ogni provincia, in cui si verifichino le condizioni indicate nel precedente comma, non puo' essere ulteriormente assegnato un numero di ore straordinarie superiore alla somma complessiva delle ore corrispondenti all'orario di obbligo delle unita' mancanti, con possibilita' di supero di tale limite nella misura massima del 10 per cento. Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni comunichera' entro quindici giorni alle Camere le misure di volta in volta adottate. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 giugno 1977 LEONE ANDREOTTI - COLOMBO - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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