Legge Ordinaria n. 322 del 03/06/1977 (Pubblicata nella G.U. del 20 giugno 1977 n. 166)
Nuova disciplina del fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli uffici diplomatici e consolari di cui agli articoli da 64 a 69 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                           Articolo unico

  Gli articoli da 64 a 69 del decreto del Presidente della Repubblica
5  gennaio  1967, n. 18, concernenti il fondo di anticipazione per le
spese  urgenti  del  Ministero  degli  affari  esteri  e degli uffici
diplomatici e consolari, sono sostituiti dai seguenti:
  "Art.  64  (Finalita'  del  fondo).  -  Allo  scopo  di  effettuare
prontamente  i pagamenti delle spese di cui al successivo articolo 66
per  le  quali  gia'  figurino  appositi  stanziamenti nello stato di
previsione   della  spesa  del  Ministero  degli  affari  esteri,  e'
istituito  nel  predetto  stato  di previsione un capitolo denominato
"Fondo  di  anticipazione  per  le  spese urgenti del Ministero degli
affari  esteri  e  degli  uffici  diplomatici  e  consolari", con uno
stanziamento da fissarsi annualmente con la legge di approvazione del
bilancio dello Stato.
  Art.  65  (Ripartizione  del fondo). - Con decreto del Ministro per
gli  affari  esteri  di  concerto  con  il  Ministro  per  il tesoro,
all'inizio  dell'esercizio  finanziario, lo stanziamento inscritto al
capitolo  di  cui  all'articolo  64 viene ripartito su appositi conti
correnti aperti presso istituti bancari indicati nel decreto stesso.
  Nel corso dell'esercizio con le stesse modalita' puo' farsi luogo a
variazioni nella ripartizione di cui al comma precedente.
  Gli  interessi  maturati  sui conti correnti bancari debbono essere
versati, non appena accreditati dagli istituti di credito, allo stato
di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
  Art.  66  (Spese  da  sostenere sul fondo). - Sulle quote assegnate
secondo  la  ripartizione  prevista  dall'articolo precedente possono
essere prelevate le somme occorrenti per la effettuazione di spese di
assoluta  urgenza  per  le  quali  con  la  normale  procedura non si
renderebbe  possibile  la tempestiva disponibilita' dei normali fondi
di bilancio.
  Le   spese   di   cui   al   precedente  comma  possono  concernere
esclusivamente:
    stipendi,  altri  assegni  fissi  e  indennita'  di  sistemazione
spettanti  per legge al personale di ruolo e non di ruolo in servizio
all'estero;
    fitti  passivi  e canoni di servizio a carico del Ministero degli
affari esteri per locali situati all'estero;
    spese  per interventi improrogabili da eseguirsi su immobili siti
all'estero  qualora  ricorrano  ragioni  di  grave  pregiudizio  alla
incolumita'   nonche'   spese   determinate   da   urgente  opera  di
manutenzione,   riparazione  o  arredamento  di  sedi  all'estero  in
occasione di visite di Stato o di governo;
    spese  per  l'assistenza  a  connazionali a seguito di calamita',
naufragi,  disastri  e  per  interventi  urgenti  di  protezione e di
difesa;  nonche' spese indilazionabili per trasferimento di personale
in   servizio  all'estero  nei  casi  in  cui  si  renda  impossibile
l'ulteriore permanenza nella sede;
    contributi  ad  enti  ed organizzazioni internazionali, stabiliti
per legge;
    spese  per  la partecipazione di delegati e funzionari italiani a
congressi  e conferenze internazionali nonche' a riunioni presso enti
ed organizzazioni internazionali;
    spese  per visite del Presidente della Repubblica e di membri del
Governo italiano in Paesi stranieri;
    spese   postali,   telefoniche   e   telegrafiche   degli  uffici
all'estero.
  Art.  67 (Prelevamenti). - I prelevamenti sui conti correnti di cui
al  precedente  articolo 65 sono disposti dal Ministro per gli affari
esteri,  o  per  sua  delega  da  un  Sottosegretario  di Stato o dal
direttore  generale del personale con la procedura indicata nei commi
che seguono.
  L'autorizzazione   al   prelevamento   deve  essere  sottoposta  al
Ministero  del  tesoro  -  contabile  del  portafoglio  -  il  quale,
accertata  l'esistenza delle disponibilita' della somma da anticipare
sul relativo conto corrente, la restituisce al Ministero degli affari
esteri  col  proprio  benestare,  entro  tre  giorni  dalla effettiva
ricezione.
  Sulla  autorizzazione stessa il direttore della ragioneria centrale
presso il Ministero degli affari esteri appone il visto ove non abbia
nulla da osservare.
  Eseguiti  gli  adempimenti di cui ai commi precedenti, il Ministero
degli   affari   esteri  da'  immediatamente  corso  alla  operazione
ordinando  all'istituto  bancario  di  provvedere,  al  netto di ogni
spesa, all'accreditamento della somma da anticipare.
  Art. 68 (Reintegrazione del fondo). - Il titolo relativo alla spesa
di  cui  si  e' disposta l'autorizzazione deve essere emesso entro il
termine massimo di tre mesi decorrenti dalla data dell'autorizzazione
al    prelevamento    di   cui   all'articolo   precedente.   Qualora
l'autorizzazione  sia stata concessa nel mese di dicembre il relativo
titolo  di  spesa deve essere emesso entro la chiusura dell'esercizio
finanziario.
  L'importo  del  titolo relativo alla spesa di cui e' stata disposta
l'anticipazione  viene  fatta  affluire,  a  cura  del  contabile del
portafoglio,  sul  conto  corrente  sul  quale e' stata fatta gravare
l'anticipazione.
  Le  eventuali  spese  per  differenze  di  cambio,  per  operazioni
bancarie e per commissioni valutarie saranno imputate al bilancio del
Ministero degli affari esteri.
  Art.  69 (Chiusura del fondo). - Entro il 31 gennaio dell'esercizio
immediatamente  successivo  il Ministro per gli affari esteri dispone
la  chiusura  del  fondo mediante il versamento all'apposito capitolo
dello  stato di previsione dell'entrata istituito in corrispondenza a
quello  della  spesa  di  un importo pari allo stanziamento di cui al
precedente articolo 64".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 giugno 1977

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - FORLANI -
                                                             STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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