Legge Ordinaria n. 372 del 16/06/1977 (Pubblicata nella G.U. del 9 luglio 1977 n. 186)
Ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  assicurare  l'efficienza  operativa dell'Esercito, il Ministro
per  la  difesa e' autorizzato a predisporre e realizzare il seguente
programma:
    approvvigionamento  di  artiglierie,  relativo  munizionamento  e
supporto,  apparati  per l'acquisizione obiettivi e l'automazione del
tiro;
    approvvigionamento  di sistemi missilistici contraerei e relativo
supporto  e  ammodernamento  di  taluni  mezzi  convenzionali gia' in
servizio, per la difesa aerea a bassa e bassissima quota;
    approvvigionamento   di   lanciarazzi,  sistemi  missilistici  ed
elicotteri  armati  e  relativo  supporto per la difesa controcarri a
corta, media e lunga distanza;
    approvvigionamento  di  mezzi  ruotati,  cingolati e corazzati da
trasporto,  da  combattimento  e ausiliari e relativi apparati per la
visione e puntamento notturno;
    sviluppo  di  un veicolo da trasporto e da combattimento di nuova
formula, destinato a sostituire analoghi mezzi corazzati da trasporto
della "vecchia generazione";
    approvvigionamento di stazioni radio e di apparecchiature TLC per
l'ammodernamento delle trasmissioni campali e territoriali;
    approvvigionamento di apparati per l'automazione delle operazioni
di gestione del materiale.
  Il  programma  dovra'  comprendere  contratti di ricerca avanzata e
innovativa relativa ai detti mezzi e sistemi.
  Il  programma  stesso  verra'  comunicato ad entrambe le Camere dal
Ministro  per  la  difesa  entro  sei  mesi  dall'approvazione  della
presente legge.
  Il  Ministro  per  la  difesa trasmette ogni anno, in allegato allo
stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero della difesa, una
relazione  sullo  stato  di  attuazione  della  presente  legge e del
relativo   programma   di  approvvigionamento  degli  armamenti,  dei
materiali,  dei mezzi e delle apparecchiature, nonche' l'elenco delle
societa'  e  imprese con le quali sono stati stipulati i contratti di
cui al successivo articolo 3.
  La  relazione  dovra'  anche  dare  conto dell'attivita' svolta dal
comitato di cui al successivo articolo 3, con particolare riferimento
ai  pareri  e  ai  controlli  sui  progetti esaminati e sui contratti
autorizzati.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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