Legge Ordinaria n. 39 del 26/02/1977 (Pubblicata nella G.U. del 26 febbraio 1977 n. 54)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge  23  dicembre  1976, n. 857, concernente modifica
della     disciplina     dell'assicurazione     obbligatoria    della
responsabilita' civile derivante dalla circolare dei veicoli a motore
e dei natanti, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

  All'articolo  1,  al  primo  comma,  dopo  le parole: "ai terzi non
trasportati"  sono  inserite  le  seguenti:  "o trasportati contro la
propria volonta'";
  al  terzo  comma,  dopo  le  parole: "alla lettera a) nonche'" sono
inserite le seguenti: "gli affiliati e";
  dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
  "L'articolo 6, secondo comma, e' sostituito dal seguente:
  "L'obbligo  di  assicurazione  si considera tuttavia assolto quando
l'utente   sia  in  possesso  di  un  certificato  internazionale  di
assicurazione  rilasciato  da un apposito ente costituito all'estero,
che  attesti  l'esistenza di una assicurazione per la responsabilita'
civile  per  i  danni causati dal veicolo o dal natante, a condizione
che  il  certificato  risulti  accettato  da  un  corrispondente ente
costituito  in  Italia, presso il quale l'assicurato e l'assicuratore
si  intendono  domiciliati, che si assuma di provvedere, nei limiti e
nelle forme stabilite dalla presente legge o degli eventuali maggiori
massimali  previsti  dalla  polizza  di  assicurazione  alla quale si
riferisce  detto certificato, alla liquidazione dei danni causati nel
territorio  o nelle acque territoriali della Repubblica, garantendone
il  pagamento agli aventi diritto e sia, a tale effetto, riconosciuto
dal  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono
applicabili  le  disposizioni  che  regolano  l'azione diretta contro
l'assicuratore  del  responsabile  civile  ai  sensi  della  presente
legge"";
  il quarto comma e' sostituito dal seguente:
  "L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
  "Ogni  impresa  deve  trasmettere  al Ministero dell'industria, del
commercio  e  dell'artigianato,  per  la  preventiva approvazione, le
tariffe  dei  premi  e  le  condizioni  generali  di polizza relative
all'assicurazione  della  responsabilita'  civile per i danni causati
dalla  circolazione  dei veicoli a motore e dei natanti per ogni tipo
di rischio da essa derivante.
  Le tariffe dei premi devono essere formate calcolando distintamente
i premi puri ed i caricamenti.
  Per il calcolo dei premi puri, l'ammontare dei sinistri avvenuti in
ciascuno   degli   esercizi   presi  in  considerazione  deve  essere
determinato  senza  tener  conto  delle  spese,  di qualsiasi natura,
imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri stessi.
  I  caricamenti debbono essere determinati tenendo conto delle spese
generali  di  gestione,  sia  agenziali che di direzione, delle spese
imputabili  al  servizio di liquidazione dei sinistri nonche' di ogni
altro  onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e
di   un   margine  industriale  compensativo  dell'alea  di  impresa.
L'importo  complessivo  dei caricamenti non puo' tuttavia superare il
limite massimo ne' essere inferiore al limite minimo che sono fissati
con   decreto   del   Ministro   per   l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato,   sentita   la  commissione  ministeriale  di  cui  al
successivo  sesto comma; con lo stesso decreto possono inoltre essere
fissati i limiti massimi per singole voci del caricamento.
  Le  modalita'  e  i criteri per la valutazione dei premi puri e dei
caricamenti   saranno   stabiliti   dal   regolamento.  Nello  stesso
regolamento  saranno  indicati  i criteri in base ai quali le imprese
potranno  prevedere  variazioni  dei premi stabiliti nelle tariffe in
caso  di aggravamento o diminuzione dei rischi nonche' le procedure e
le  modalita'  per  l'assicurazione  dei rischi non contemplati nelle
tariffe   approvate   o  che  rivestano,  per  qualsiasi  causa,  sia
soggettiva   che   oggettiva,   carattere   di  particolarita'  o  di
eccezionalita'.
  Le  tariffe  e  le  condizioni  generali  di  polizza,  nonche'  le
successive  modifiche, sono approvate per un periodo non inferiore ad
un  anno  con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi
(CIP),  su  proposta  del  Ministro  per  l'industria, il commercio e
l'artigianato,  che  avra'  preventivamente  sentito  una commissione
ministeriale  formata  da  un rappresentante della Direzione generale
delle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo,  da  un
rappresentante  dell'Istituto  nazionale  delle  assicurazioni  (INA)
quale  ente gestore del conto consortile e da cinque esperti nominati
dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il parere
di  detta  commissione  sostituisce quello della commissione centrale
dei   prezzi   di   cui   all'articolo   2  del  decreto  legislativo
luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e successive modificazioni e
integrazioni.
  Nel  caso  che  le  tariffe  e le condizioni di polizza non possano
essere  approvate  per  difetto  dei prescritti requisiti tecnici, il
Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro
per  l'industria,  il commercio e l'artigianato, che avra' sentito la
commissione ministeriale di cui al comma precedente, stabilisce altre
tariffe  e  condizioni  di  polizza che l'impresa di assicurazione e'
tenuta ad adottare per un periodo non inferiore ad un anno.
  Il  Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentita
la  commissione  ministeriale  sopra  indicata,  puo'  chiedere  alle
imprese  di  modificare,  entro un termine da esso fissato e comunque
non  inferiore a trenta giorni, le tariffe e le condizioni di polizza
approvate  qualora,  posteriormente  alla loro approvazione, si siano
verificate sensibili variazioni dei rischi cui si riferisce l'obbligo
di assicurazione previsto dalla legge.
  Qualora  l'impresa  interessata  non  ottemperi  alla richiesta, il
Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta del Ministro
per  l'industria,  il  commercio e l'artigianato, stabilisce la nuova
tariffa  e  le  condizioni  di  polizza  clic l'impresa stessa dovra'
applicare.
  Le  tariffe  dei  premi  e  le  condizioni generali di polizza sono
inserite  di  diritto  nei  contratti di assicurazione con decorrenza
dalla  prima  scadenza  annuale  di  premio  successiva  alla data di
pubblicazione  del  relativo  provvedimento del C.I.P. nella Gazzetta
Ufficiale  e  comunque  dal 3650 giorno successivo alla pubblicazione
stessa.
  Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni generali
di   polizza   e  le  tariffe  approvate  o  stabilite  dal  Comitato
interministeriale   dei   prezzi,   su   proposta  del  Ministro  per
l'industria,   il   commercio   e   l'artigianato,  le  proposte  per
l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformita'
della presente legge.
  Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato puo', con
proprio   decreto,   sentita   l'apposita  commissione  ministeriale,
stabilire  che  per  determinate  categorie di veicoli a motore per i
quali  vi  e'  obbligo  di  assicurazione, i contratti debbano essere
stipulati  in  base  a  condizioni  e  tariffe che prevedano, ad ogni
scadenza  annuale,  la  variazione  in  aumento, o in diminuzione del
premio   applicato  all'atto  della  stipulazione,  in  relazione  al
verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo
oppure in base a clausole di "franchigia" che prevedano un contributo
dell'assicurato  al  risarcimento  del danno, determinando, in questo
caso, l'ammontare minimo e massimo di detto contributo.
  Il  decreto di cui al precedente comma deve essere emanato entro il
31  luglio  dell'anno  precedente  a  quello  per  il quale esso deve
valere."";
  il quinto comma e' sostituito dal seguente:
  "All'articolo 14, e' aggiunto il seguente comma:
  "  L'Istituto  nazionale delle assicurazioni e' tenuto, entro il 30
novembre  di  ogni  anno, a pubblicare ed a trasmettere al Parlamento
una  dettagliata  relazione in base ai dati desumibili dalla gestione
del  conto consortile da esso comunicati al Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato. Le modalita' della pubblicazione
sono   stabilite   dal  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato"";
  il settimo comma e' sostituito dal seguente:
  "L'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
  "Nel  caso  previsto  alla lettera a) del primo comma dell'articolo
19,  il danno e' risarcito soltanto se dal sinistro siano derivate la
morte  o  una  inabilita'  temporanea  superiore  a  90 giorni, o una
inabilita'  permanente  superiore  al 20 per cento, con il massimo di
lire  15  milioni  per  ogni persona sinistrata nel limite di lire 25
milioni  per  ogni  sinistro;  il risarcimento del danno ha luogo per
intero,  sempre  nei  limiti  di  somma  sopra  indicati, anche se si
verifica una sola delle ultime due ipotesi suddette.
  La  percentuale di inabilita' permanente, la qualifica di vivente a
carico  e  la  percentuale  di  reddito del sinistrato da calcolare a
favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle
norme  del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124,  recante  il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria   contro   gli   infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali.
  Nei   casi   previsti  dalle  lettere  b)  e  c)  del  primo  comma
dell'articolo  19,  il  danno  e'  risarcito nei limiti dei massimali
indicati nella tabella A allegata alla presente legge per i veicoli o
i  natanti  della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il
danno"".
  All'articolo 2, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "La predetta attestazione deve essere consegnata dal contraente nel
caso che lo stesso stipuli altro contratto per il medesimo veicolo al
quale si riferisce l'attestato stesso";
  dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente:
  "Il   mancato   rilascio   da  parte  dell'impresa  della  predetta
attestazione  importa la irrogazione di una sanzione pecuniaria nella
misura  di  lire  50  mila  per ogni attestazione non rilasciata. Per
l'applicazione della sanzione pecuniaria si osservano le disposizioni
della   legge  24  dicembre  1975,  n.  706.  La  competenza  per  la
irrogazione  delle  sanzioni  e'  degli  uffici  provinciali  per  la
industria,  il  commercio  e  l'artigianato  che ne versano l'importo
all'Istituto  nazionale  delle assicurazioni, gestione autonoma del "
Fondo di garanzia per le vittime della strada"".
  All'articolo  3,  al  primo  comma, le parole: "copia del modulo di
denuncia" sono sostituite dalle altre: "denuncia secondo il modulo";
  alla  fine  del  primo  comma  e' aggiunto il seguente periodo: "La
somma offerta deve essere congrua rispetto all'entita' del danno";
  dopo il primo comma e' inserito il seguente:
  "L'obbligo  di  comunicare  al  danneggiato,  entro sessanta giorni
dalla richiesta di quest'ultimo, la misura della somma offerta per il
risarcimento  del  danno,  ovvero di indicare i motivi per cui non si
ritiene  di  fare  offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano
causato  lesioni  personali, non aventi carattere permanente, guarite
entro  quaranta  giorni  da  quello  del  sinistro.  La  richiesta di
risarcimento  deve essere presentata dal danneggiato con le modalita'
indicate  al  precedente  comma; essa deve contenere ogni indicazione
utile  per  la  valutazione  del  danno  ed essere accompagnata dagli
elementi  probatori  del  danno  stesso,  nonche'  da  certificazione
comprovante l'avvenuta guarigione";
  al  secondo  comma le parole: "al precedente comma" sono sostituite
dalle  altre: "al primo comma"; le parole: "da entrambi i conducenti"
sono sostituite dalle altre: "dai conducenti";
  al settimo comma, dopo le parole: "L'inosservanza" sono inserite le
altre:  "da parte dell'assicuratore"; le parole: "in misura pari alla
somma  offerta  dall'impresa e in ogni caso in misura non inferiore a
lire  centomila"  sono  sostituite dalle altre: "nella misura di lire
centomila,  o,  se  e'  stata fatta offerta superiore, in misura pari
alla somma offerta";
  dopo il settimo comma e' inserito il seguente:
  "In caso di sentenza a favore del danneggiato il giudice, quando vi
sia una notevole sproporzione fra la somma liquidata e quella offerta
dall'impresa di assicurazione e accerti che la sproporzione e' dovuta
a   dolo  o  colpa  grave  dell'impresa  stessa,  d'ufficio  condanna
l'impresa   a  pagare  all'Istituto  nazionale  delle  assicurazioni,
gestione  autonoma  del  "Fondo  di  garanzia  per  le  vittime della
strada",  una  somma non superiore alla differenza fra l'offerta e il
liquidato al netto di rivalutazione e interessi. Copia della sentenza
e'  comunicata  dalla  cancelleria  del  giudice che l'ha pronunciata
all'Istituto  nazionale  delle  assicurazioni,  gestione autonoma del
"Fondo di garanzia per le vittime della strada"".
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
  "Nel   caso   di  danno  alle  persone,  quando  agli  effetti  del
risarcimento   si   debba   considerare  l'incidenza  dell'inabilita'
temporanea  o  dell'invalidita'  permanente  su  un reddito di lavoro
comunque  qualificabile,  tale  reddito  si  determina  per il lavoro
dipendente  sulla  base  del reddito di lavoro maggiorato dei redditi
esenti  e  delle  detrazioni di legge, e per il lavoro autonomo sulla
base  del reddito netto risultante piu' elevato tra quelli dichiarati
dal  danneggiato  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle persone
fisiche  degli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge,
dall'apposita  certificazione  rilasciata  dal  datore  di lavoro, ai
sensi  dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
  E'  in ogni caso ammessa la prova contraria, ma quando dalla stessa
risulti  che  il  reddito  sia notevolmente sproporzionato rispetto a
quello  risultante  dagli  atti  indicati  nel  comma  precedente, il
giudice  ne  fa  segnalazione  al  competente  ufficio  delle imposte
dirette.
  In tutti gli altri casi, il reddito che occorre considerare ai fini
del  risarcimento  non  puo'  comunque  essere  inferiore a tre volte
l'ammontare annuo della pensione sociale.
  Le  spese sostenute dagli ospedali o case di cura convenzionate con
enti   regionali   per   le  prestazioni  di  cure  mediche,  per  la
somministrazione  di  medicinali  e  per  il  ricovero debbono essere
rimborsate  direttamente alle regioni, le quali possono stipulare con
gli  assicuratori  e le imprese designate apposite convenzioni per la
determinazione  delle  somme  da  rimborsare  e  delle  modalita' del
rimborso.
  I  criteri  di  cui al primo e al terzo comma sono applicati per il
risarcimento  dei  danni  causati  dalla  circolazione  dei veicoli a
motore e dei natanti dopo l'entrata in vigore del presente decreto".
  All'articolo 5, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "da
emanarsi  entro  tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto".
  Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
  "Art.  5-bis.  -  Le sentenze che pronunciano condanna a favore del
danneggiato per il pagamento delle indennita' spettanti a norma della
presente  legge  e  della  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sono
provvisoriamente esecutive".
  All'articolo 6, il secondo comma e' sostituito con il seguente:
  "Dal rendiconto debbono risultare tutti i costi e ricavi imputabili
alla  gestione dell'assicurazione di cui al primo comma, con relativo
stato  patrimoniale,  non  che un prospetto analitico delle attivita'
destinate a copertura delle riserve tecniche".
  All'articolo  7, al primo comma, i punti 1), 4), 5), 9) e 10), sono
sostituiti dai seguenti:
  "1)  depositi  in  numerario  presso  la  Banca  d'Italia  la Cassa
depositi  e  prestiti, le casse di risparmio postale e gli istituti e
le  aziende  di  credito  di  cui all'articolo 54 del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato  approvato  con  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  e
successive modificazioni ed integrazioni";
  "4) titoli emessi dagli istituti autorizzati ai sensi dell'articolo
41  del  regio  decreto-legge  12  marzo  1936  n.  375, e successive
modificazioni ed integrazioni";
  "5)  titoli  emessi  dagli  istituti  autorizzati  ad esercitare il
credito fondiario sul territorio della Repubblica a favore degli enti
e  societa'  indicati  nell'articolo  68,  lettera b), della legge 12
ottobre  1971,  n.  865  per  l'accensione di mutui che fruiscano dei
contributi  e  della  garanzia  sussidiaria dello Stato, in base alla
stessa norma";
  "9)   titoli   azionari   ed  obbligazioni  dell'IRI,  del  l'ENEL,
dell'EFIM,  dell'EGAM e di societa' da queste controllate, nonche' di
societa'  per  azioni,  escluse  le  societa'  di  assicurazione e le
societa'  controllate e consociate, quotate in borsa da almeno cinque
anni";
  "10)  beni  immobili, o quote di essi, situati nel territorio della
Repubblica, liberi da ipoteche".
  All'articolo 10, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Per l'assolvimento dei compiti previsti nel precedente articolo 9,
il  commissario  liquidatore  provvede a riassumere il personale gia'
dipendente  dall'impresa  posta in liquidazione. Un apposito comitato
composto   da  rappresentanti  del  Governo  e  della  organizzazione
sindacale  della  categoria  interessata  esaminera' la posizione del
personale dirigente".
  All'articolo  12,  primo comma, le parole: "e che siano state poste
in  liquidazione  coatta amministrativa" sono sostituite dalle altre:
"e  che,  alla data di pubblicazione del presente decreto, si trovino
in stato di liquidazione coatta amministrativa o che vi vengano poste
successivamente".
  All'articolo 14, il terzo comma e' soppresso;
  all'ultimo  comma,  la  cifra  "1976" e' sostituita dalla seguente:
"1977".
  Dopo l'articolo 14, sono inseriti i seguenti:
  "Art.  14-bis.  -  Le  tariffe  e le condizioni generali di polizza
approvate  o  stabilite  con  decreto  ministeriale  30 dicembre 1976
continuano  ad  applicarsi per l'anno 1977 e sono inserite di diritto
nei contratti di assicurazione con decorrenza dalla prima scadenza di
premio  successiva  alla  data di pubblicazione del decreto stesso, e
comunque dal 3650 giorno successivo a tale pubblicazione".
  "Art. 14-ter. - A decorrere dalle tariffe dei premi applicabili dal
10  gennaio  1979,  il  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato   puo'   fissare   l'importo  complessivo  massimo  dei
caricamenti  in  misura  non  superiore al 32 per cento del premio di
tariffa.
  Per   le   imprese   di  assicurazione  che  abbiano  stipulato  le
convenzioni  previste dal secondo comma dell'articolo 11 del presente
decreto,  il  Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato,
nei primi tre anni dalla stipulazione di dette convenzioni, determina
il  limite  massimo  dei  caricamenti  eventualmente  anche in misura
superiore  a  quella  prevista  dal  comma  precedente e comunque non
superiore  ad un ulteriore 3 per cento, tenendo conto degli oneri che
le imprese hanno assunto con le convenzioni stesse".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 febbraio 1977

                                LEONE

                                             ANDREOTTI - DONAT-CATTIN
                                               - BONIFACIO - PANDOLFI
                                                 - STAMMATI - ANSELMI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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